Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 106 pagine

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destinatario deve garantire l’osservanza dei requisiti svizzeri in materia di protezione dei dati.

Sezione 3: Sistema d’informazione Articolo 67 Principio

Coop, Migros e IG Detailhandel Schweiz esortano a considerare che con la revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati45 le persone giuridiche non rientreranno più in questo campo di applicazione in futuro e altri atti normativi non compensano questa abolizione. Chiedono pertanto di inserire nella legge una nuova disposizione per proteggere i dati delle persone giuridiche.

Spiritsuisse vuole che i sistemi d’informazione siano separati l’uno dall’altro e creati per il rispettivo settore di compiti. Deve essere vietato effettuare una profilazione mediante i diversi sistemi d’informazione.

Capoverso 2

I Cantoni LU e BS come pure la CORSTAT accolgono espressamente con favore che l’elaborazione di statistiche sia menzionata nella legge tra gli scopi del sistema d’informazione. La CORSTAT e il Cantone BS osservano inoltre che con il principio «once only» sono prevedibili modifiche nella gestione nazionale dei dati. Ciò significa che i dati possono essere utilizzati anche altrove per realizzare statistiche sulla generazione di informazioni (di controllo).

Articolo 68 Accesso da parte dei collaboratori dell’UDSC

Il Cantone SG chiede di garantire, con misure di carattere tecnico e organizzativo, che i collaboratori abbiano accesso ai sistemi di dati solo se necessitano delle informazioni per l’adempimento dei loro compiti.

Il Cantone VD propone di suddividere in categorie i collaboratori che devono avere accesso alle banche dati.

economiesuisse, USC, USAM, VFAS e BAT temono che il pericolo di abuso aumenti con le menzionate disposizioni relative all’accesso, pertanto le competenze e gli accessi devono essere disciplinati in un’ordinanza chiara dal punto di vista giuridico. Sono inoltre essenziali i controlli, idealmente condotti da un servizio esterno. VSUD condivide questa opinione, ma chiede anche che sia il Consiglio federale a disciplinare la materia in un’ordinanza

Per il PES l’auspicato impiego «agile e flessibile» dei collaboratori, con il quale vengono giustificati i diffusi diritti di accesso ai sistemi d’informazione, non contribuisce a promuovere la fiducia. Critica fondamentalmente il massiccio potenziamento delle competenze di polizia dell’UDSC e dei suoi collaboratori.

Articolo 69 Accesso da parte di terzi e comunicazione dei dati a terzi

Il Cantone BS desidera che i dati possano essere trasmessi a servizi (cantonali) di statistica. Questa possibilità può essere tenuta in considerazione aggiungendo una lettera, secondo la quale i dati raccolti sono resi accessibili anche agli uffici cantonali di statistica. Inoltre è appropriato disciplinare i diritti di accesso di terzi anche a livello di ordinanza.

Il Cantone FR rimarca l’importanza dei dati della statistica del commercio estero per i Cantoni. Nell’ambito dell’attuazione dei nuovi sistemi d’informazione dell’UDSC è auspicabile

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