Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 106 pagine

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Capitolo 4: Conservazione, archiviazione, cancellazione e distruzione dei dati Articolo 76

Tutti i partecipanti alla consultazione che si sono espressi concretamente in merito all’articolo 76 AP-LE-UDSC desiderano che la legge limiti con un termine concreto il periodo di conservazione dei dati o stabilisca quando devono essere cancellati. La maggior parte ritiene inappropriato che il Consiglio federale debba disciplinare questi aspetti. Solo privatim chiede che il Consiglio federale disciplini anche altro, per esempio l’architettura del sistema d’informazione, l’elenco dei dati personali o quello delle interfacce.

Il Cantone SG sostiene che i dati debbano essere cancellati una volta che non occorrono più.

USAM e scienceindustries raccomandano che il periodo di conservazione sia di 10 anni, in analogia con l’articolo 590 CO. Dovrebbero essere esclusi i dati di cui all’articolo 76 capoverso 2 AP-LE-UDSC.

Capoverso 1

SPEDLOGSWISS e Commercio Svizzera suggeriscono inoltre che la conservazione, la distruzione, l’archiviazione e la cancellazione devono comprendere non solo dati, ma anche documenti.

4.1.8 Titolo ottavo: Controllo di merci, persone e mezzi di trasporto Articolo 77 Territorio di controllo e altro diritto applicabile

Il Cantone GR ricorda che la precedente disposizione prevedeva controlli al confine. Secondo la sua interpretazione del rapporto esplicativo, d’ora in poi i controlli saranno effettuati solo nei territori di controllo47. Se da un lato può essere opportuno per un impiego moderno e flessibile dei mezzi di cui l’UDSC dispone, dall’altro non deve implicare che nelle regioni periferiche, per esempio nelle valli meridionali dei Grigioni, e ai valichi di confine il personale dell’UDSC non sarà più stazionato e presente. Non deve altresì comportare che l’UDSC si ritiri dal confine nelle regioni periferiche meno interessanti per il traffico di merci e svolga l’attività di controllo unicamente nelle zone arretrate (di confine), per esempio sui passi. Ciò costituirebbe un segnale molto negativo per il senso di sicurezza della popolazione che vive nelle regioni vicine al confine. Se l’interpretazione del Cantone in riferimento alla definizione del territorio di controllo non è corretta, è necessario che il rapporto esplicativo faccia chiarezza al riguardo.

Il Cantone SO è del parere che le disposizioni implichino non solo un’estensione dei compiti, ma anche un ampliamento territoriale della competenza dell’UDSC. Sulla scorta dell’articolo 77 capoverso 2 lettera a in combinato disposto con l’articolo 6 e l’articolo 78 lettera b AP-LE-UDSC, l’UDSC può controllare persone in tutta la Svizzera indipendentemente dal traffico di merci, se sono sospettate di aver compiuto atti criminali nel territorio doganale. In questa situazione non esiste alcuna relazione con un passaggio del confine, di conseguenza secondo il contesto giuridico vigente il controllo delle persone non può essere effettuato dal CGCF, bensì dalla polizia locale.

Secondo il Cantone SO, ciò non è conciliabile con l’autorità di polizia dei Cantoni. Si oppone risolutamente a uno strisciante ampliamento dei compiti dell’UDSC a scapito dell’autorità di polizia dei Cantoni. Le due disposizioni devono essere modificate in modo tale da evitare che la loro combinazione sia in concorrenza con la competenza originaria della polizia. Inoltre, anche le persone potenzialmente interessate dovrebbero conoscere con certezza quali obblighi devono adempiere e nei confronti di quale autorità. È necessario descrivere

47 Cfr. rapporto esplicativo pag. 114.