Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 106 pagine
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con sufficiente precisione i compiti degli organi federali ed evitare ambiguità nella delimitazione delle competenze tra organi cantonali e federali. Il progetto posto in consultazione manca della necessaria chiarezza al riguardo, per esempio relativamente ai compiti di polizia di confine che, secondo l’articolo 9 della legge federale del 16 dicembre 200548 sugli stranieri e la loro integrazione, sono attribuiti in linea di principio ai Cantoni.
Anche il Cantone ZH si esprime in tal senso. Osserva che l’articolo 77 e seguente AP-LE-UDSC definiscono la competenza dell’UDSC in merito a controlli di persone, merci e mezzi di trasporto e anche dove tali controlli vengono effettuati. Al riguardo non è chiaro se si tratta di un compito, una competenza o uno strumento per l’adempimento dei compiti.
Il Cantone BE deplora che la competenza della polizia cantonale venga messa in discussione per la sicurezza interna, senza che le conseguenze per i Cantoni siano illustrate in modo trasparente nel capitolo 5 del rapporto esplicativo.
Il Cantone NW rimarca che è difficile distinguere quando un’azione è condotta indipendentemente da sospetti e quasi a scopo preventivo o di controllo e quando, invece, tali azioni possono essere condotte solo in caso di sospetto.
Capoverso 1
Spediware Schenker propone di integrare la disposizione indicando dove l’UDSC può effettuare i controlli (al confine doganale, negli impianti doganali a controlli nazionali abbinati e nell’area di confine).
Capoverso 2
Commercio Svizzera e SPEDLOGSWISS chiedono se esistono accordi per i controlli nelle enclavi doganali svizzere e rimarcano che deve essere menzionato il termine per i controlli.
Secondo réservesuisse, l’UDSC può effettuare controlli congiunti con altri uffici federali o organizzazioni che assumono compiti sovrani di controllo nell’ambito della Confederazione.
Capoverso 2 lettera a
Commercio Svizzera e SPEDLOGSWISS suggeriscono di limitare a un anno il termine per i controlli, in analogia con la vigente legge sulle dogane.
Articolo 78 Oggetto del controllo
Qui i Cantoni GR e ZH fanno riferimento alle loro osservazioni concernenti l’articolo 77 AP-LE-UDSC.
Secondo Spediware Schenker, nella presente disposizione mancano le persone ricercate o segnalate dalla polizia. Gli stessi mezzi di trasporto sono considerati come merci, quindi possono essere controllati. Sono usati anche per il contrabbando oppure costituiscono nascondigli. Anche i mezzi di trasporto possono essere segnalati o rubati, di conseguenza la lettera c potrebbe essere erroneamente interpretata, poiché sono menzionati solo i disposti di natura non doganale. L’ordinanza sul controllo della circolazione stradale, inclusa la banca dati dei veicoli e altri registri (aeromobili, battelli ecc.), non è tenuta in considerazione nel presente progetto di legge. Manca anche un controllo dell’imposizione. Alla dogana competono i controlli dei mezzi di trasporto relativamente all’imposizione in tutto il Paese, tuttavia è auspicabile una collaborazione con la polizia. Nei trasporti interni (cabotaggio) la dogana ha una doppia competenza (al confine).
48 RS 142.20