Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 106 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 81Fedlex · Rapporto sui risultati
USC e Swiss Beef accolgono con favore le modifiche proposte.
4.2.8 Legge del 9 ottobre 198669 sulla tariffa delle dogane (LTD)
Articolo 4 capoverso 4
Secondo economiesuisse, la riduzione delle aliquote di dazio da parte del Consiglio federale si rivela difficile nella prassi. Soprattutto la condizione che la riduzione dei dazi deve rispondere a una comprovata necessità economica comporta la necessità di mantenere bassi i dazi per generare la necessaria utilità economica. L’associazione propone di semplificare questa disposizione all’atto della revisione.
La proposta è condivisa da USAM, scienceindustries, SWISSMEM, Swiss Textiles e VFAS.
réservesuisse chiede di stralciare la delega delle competenze al DFF. Oltre al DFF, altri dipartimenti sono coinvolti nella riduzione dei dazi per determinati impieghi delle merci.
USC e Swiss Beef accolgono con favore le modifiche proposte.
4.2.9 Legge del 12 giugno 200970 sull’IVA (LIVA)
Articolo 23 capoverso 2 numero 3
L’organo consultivo per l’IVA osserva che secondo l’articolo 11 capoverso 2 AP-LE-UDSC il Consiglio federale può prevedere ulteriori destinazioni delle merci e rimarca che ciò comporta la necessità di un’analoga norma di delega nell’articolo 23 capoverso 2 numero 3 LIVA.
La formulazione «per i quali il debito fiscale condizionato è annullato secondo l’articolo 20 capoverso 2 AP-LE-UDSC» è un valido esempio che rivela la problematica della nuova logica della legge: l’imposta sul valore aggiunto viene riscossa anche sulla scorta dell’AP-LE-UDSC, tuttavia solo nella forma di imposta sull’importazione. Se si parla di debito fiscale nell’ambito dell’imposta sull’importazione, occorre una notevole comprensione preliminare della materia per stabilire che non è inteso il debito fiscale dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Basandosi sull’interpretazione letterale della disposizione, si dovrebbe presumere che sia sorto un credito IVA successivamente annullato. Ciò significa che in una prima fase il rendiconto dell’imposta sul valore aggiunto deve essere effettuato, il che comporta un inutile onere amministrativo per l’AFC e per i contribuenti. È invece ritenuto opportuno che il credito IVA sorga solo nel momento in cui è dimostrato che le condizioni per ottenere l’autorizzazione secondo l’articolo 11 capoverso 3 AP-LE-UDSC non sono adempiute oppure che gli oggetti non sono stati dichiarati per la destinazione dell’importazione in libera pratica.
A prescindere da ciò, non è chiaro come si proceda nei casi in cui secondo il diritto vigente si applica una dichiarazione senza formalità. Anche la dichiarazione senza formalità deve essere prevista all’articolo 23 capoverso 2 numero 3 LIVA come fattispecie di esenzione fiscale.
La disposizione deve essere formulata nel senso che si applica l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e un credito IVA sorge solo se non sono adempiute le condizioni per l’autorizzazione conformemente all’articolo 11 capoverso 3 AP-LE-UDSC.
69 RS 632.10
70 RS 641.20