Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 106 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 82Fedlex · Rapporto sui risultati

Articolo 23 capoverso 2 numero 3ter

L’organo consultivo per l’IVA osserva che il rapporto esplicativo non commenta questa nuova disposizione proposta. Dovrebbe essere indiscusso che le norme del diritto internazionale prevalgono sul diritto nazionale. Sulla base dei trattati internazionali è ammessa anche una dichiarazione senza formalità di beni. Non è chiaro se in questi casi si applichi l’esenzione da imposta secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 3ter, che parla di una conclusione regolare della procedura.

L’organo consultivo per l’IVA raccomanda di stralciare la disposizione e di inserire nell’articolo 23 capoverso 2 numero 3 LIVA la norma delle destinazioni delle merci senza il requisito dell’autorizzazione.

Articolo 23 capoverso 2 numero 5

L’organo consultivo per l’IVA deplora il riferimento impreciso all’articolo 19 capoverso 1 AP-LE-UDSC e l’assenza della menzione dell’articolo 56 LIVA come nella versione anteriore.

Articolo 23 capoverso 2 numero 7 lettera b

L’organo consultivo per l’IVA rimarca che nel proposto testo di legge si fa riferimento alle destinazioni delle merci secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere c–g, quindi vi rientra anche l’esportazione temporanea di merci per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione (perfezionamento passivo), tuttavia il perfezionamento passivo viene eseguito all’estero. Manca dunque la prestazione all’interno del Paese, pertanto l’esenzione da imposta non è possibile. L’indicazione che i beni si trovano sul territorio svizzero può essere stralciata.

Articolo 23 capoverso 2 numero 11

L’organo consultivo per l’IVA osserva che la disposizione disciplina l’esenzione da dazio dei beni forniti in Svizzera da negozi in zona franca di tasse ai viaggiatori designati. Con il rimando all’articolo 6 capoverso 1 AP-LTDo si fa riferimento a una norma di delega secondo cui il Consiglio federale può dichiarare le merci interamente o parzialmente esenti da dazio. L’organo consultivo ritiene auspicabile elencare i beni interamente o parzialmente esenti nell’articolo 6 capoverso 1 AP-LTDo.

Articolo 50

EXPERTsuisse sollecita l’armonizzazione tra gli articoli 50 e seguenti LIVA e l’AP-LE-UDSC, al fine di evitare che i clienti di venditori per corrispondenza e piattaforme online siano gravati dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dall’imposta sull’importazione (doppia imposizione).

L’organo consultivo per l’IVA auspica che sia mantenuta l’espressione «legislazione doganale» per sottolineare che non saranno applicabili soltanto l’AP-LE-UDSC e l’AP-LTDo, ma anche le relative ordinanze.

Articolo 51

In riferimento all’AP-LE-UDSC, réservesuisse ritiene necessario uniformare la terminologia (importatore, mittente, responsabile delle merci).

EXPERTsuisse auspica che la procedura di riporto del pagamento di cui all’articolo 63 LIVA si applichi a tutte le forniture dall’estero sul territorio svizzero per le quali il primo destinatario svizzero è un’impresa iscritta nel registro IVA. A tal fine la nozione di assoggettamento di cui all’articolo 51 deve essere precisata indicando chiaramente l’assoggettato all’imposta («importatore»). La procedura di riporto del pagamento deve competere all’AFC. La riscossione di imposte sull’importazione perderebbe notevolmente di importanza e rimarrebbe rilevante solo per le forniture dall’estero sul territorio svizzero a persone non iscritte nel registro IVA.