Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/52: Modifica dell'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal) · 15 pagine
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4.2.2 Definizione delle riserve eccessive (art. 25 cpv. 5 OVAMal)
AG, AI, AR, BE, BL, BS, CDS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, UR, VD, VS, ZG, ZH auspicano una definizione più precisa delle riserve eccessive attraverso una soglia massima (150%) rispetto al minimo legale richiesto. A loro avviso, a distanza di quattro anni dall’entrata in vigore della presente revisione le riserve degli assicuratori non dovrebbero più superare tale limite.
4.3 Articolo 26 OVAMal
4.3.1 Rubrica
BS, FR chiedono di conservare l’aggettivo «eccessive» nella rubrica della disposizione.
4.3.2 Riduzione della soglia a partire dalla quale gli assicuratori possono ridurre le proprie riserve (art. 26 cpv. 1 OVAMal)
La maggior parte dei partecipanti accoglie positivamente la riduzione al 100 per cento della quota di solvibilità degli assicuratori. Vi si oppongono invece esplicitamente PPD, UDC, USAM, Assura, Concordia, Groupe Mutuel, santésuisse, Sympany raccomandando di conservare l’attuale limite del 150 per cento iscrivendolo nell’ordinanza o conservandolo nella circolare 5.1 dell’UFSP. Secondo loro una riduzione del limite al nuovo livello normativo metterebbe a rischio la solvibilità degli assicuratori e la stabilità del sistema dell’assicurazione malattie. Sono inoltre del parere che, una volta sciolte, le riserve debbano essere ricostituite facendo subire ai premi degli sbalzi non auspicabili.
BE chiede di precisare nell’introduzione dell’articolo 26 capoverso 1 OVAMal che lo scopo della riduzione è di correggere le riserve eccessive ai sensi dell’articolo 25 capoverso 5 e di evitare un loro accumulo in futuro.
Secondo EGK, per evitare la volatilità dei premi in caso di eventi imprevisti e di riserve insufficienti, gli assicuratori dovrebbero poter decidere liberamente della costituzione o della riduzione delle loro riserve entro una forbice situata tra il 150 e il 250 per cento.
Per SMVS la quota di solvibilità minima oltre la quale gli assicuratori possono procedere a una riduzione delle proprie riserve dev’essere fissata tenendo conto dell’evoluzione dei costi sanitari e degli imprevisti come quelli legati all’attuale pandemia.
4.3.3 Richiesta di precisazione dell’articolo 26 cpv. 2 OVAMal
JU chiede di completare l’articolo 26 capoverso 2 OVAMal precisando che l’autorità di vigilanza verifica ogni anno che siano soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1 per ridurre le riserve.