Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/52: Modifica dell'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal) · 15 pagine

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acsi, FRC chiedono che la totalità delle attuali riserve eccedentarie sia restituita equamente a ciascun assicurato secondo una delle varianti seguenti:

- restituzione individuale agli assicurati in proporzione alla loro partecipazione alla costitu-

zione di riserve eccedentarie di ogni assicurazione malattia;

- restituzione più collettiva sulla base di una somma forfettaria che tenga conto delle diffe-

renze cantonali (poiché è noto che gli assicurati di alcuni Cantoni hanno contribuito più di altri alla costituzione delle riserve).

A prescindere dalla variante scelta, il rimborso dev’essere gestito dall’istituzione comune LA-Mal a partire da un fondo comune nel quale tutte le casse malati avranno versato gli importi equivalenti alle loro riserve in eccesso.

SMVS si chiede se sia equo versare la compensazione agli attuali assicurati di una cassa malati, quando le riserve sono state costituite in passato grazie ad assicurati che forse nel frattempo sono passati a un’altra assicurazione.

4.3.6 Potere dell’autorità di vigilanza di ordinare il versamento di un importo di compensazione agli assicurati (art. 26 cpv. 4, 1° periodo OVAMal)

Secondo l’avamprogetto del Consiglio federale, nel caso in cui le tariffe non rispettino le condizioni sancite dall’articolo 16 capoverso 4 LVAMal benché l’assicuratore abbia fissato i premi riducendo al massimo i suoi margini di calcolo, egli può versare una compensazione ai suoi assicurati. Questa decisione rimane però legata al potere discrezionale dell’assicuratore. In una simile evenienza, AG, AI, AR, BE, BL, BS, CDS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, UR, VD, VS, ZH chiedono di attribuire all’autorità di vigilanza la competenza di obbligare l’assicuratore a versare una compensazione ai propri assicurati.

4.3.7 Definizione del periodo da considerare per fissare l’importo della compensa-

zione (art. 26 cpv. 4, 2° periodo OVAMal)

Affinché la riduzione delle riserve vada a beneficio dei Cantoni che hanno contribuito a costituirle in misura superiore alla media, AG, AI, AR, BE, BL, BS, CDS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, UR, VD, VS, ZH raccomandano di tenere conto delle eccedenze accumulate negli ultimi tre esercizi di ogni Cantone.

4.3.8 Modalità di concessione dell’importo di compensazione (art. 26 cpv. 5 OVA-

Mal)

Assura chiede di stralciare la necessità di segnalare separatamente l’importo di compensazione sulla fattura del premio, per consentire all’assicuratore di compensarlo con una partecipazione ai costi ancora scoperta.

Groupe Mutuel auspica che gli assicuratori possano ridurre le proprie riserve versando agli assicurati un importo unico alla fine dell’esercizio, analogamente a quanto previsto per la compensazione dei premi incassati in eccesso.

4.4 Obbligo di procedere alla compensazione dei premi incassati in eccesso

NE chiede di trasformare in obbligo lo strumento facoltativo della compensazione dei premi incassati in eccesso dagli assicuratori.