Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine

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Per quanto riguarda l’istruzione dell’esercito, il numero di giorni di servizio d’istruzione per i militari in ferma continuata sarà fissato a 300. In tal modo si eviterà anche in futuro una lacuna nella prontezza differenziata dell’esercito. Con l’introduzione di una nuova disposizione si mira a esplicitare la responsabilità della Confederazione nell’istruzione e nella formazione continua di specialisti ciber dell’esercito. Affinché anche le reclute nell’istruzione di base possano essere chiamate a fornire appoggio alle autorità civili e alle organizzazioni private, è necessario adeguare le relative basi legali. Allo stesso tempo, in futuro dovrebbero essere previste deroghe alla regolamentazione in base alla quale tali prestazioni di supporto possono essere fornite solo se comportano un beneficio sostanziale in termini di istruzione e addestramento per la truppa.

In merito all’obbligo di prestare servizio militare, con due adeguamenti si mira a colmare una serie di lacune normative. I reclutati che alla fine dell’anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la propria scuola reclute e che sono pertanto prosciolti dall’esercito devono rimanere soggetti all’obbligo di notificazione e all’obbligo di pagare la tassa d’esenzione sino alla fine del dodicesimo anno dopo il reclutamento. Inoltre, un’esenzione dal servizio per attività indispensabili in base alla funzione professionale sarà ora possibile soltanto se l’attività professionale in questione è esercitata a titolo principale e se prima è stata assolta la scuola reclute. Un ulteriore adeguamento mira a garantire una valutazione senza lacune del potenziale di minaccia o di abuso in occasione del reclutamento e della consegna dell’arma. Per quanto concerne le disposizioni relative all’impiego dell’esercito, in caso di picchetto e mobilitazione per il servizio d’appoggio i Cantoni e i Comuni devono adempiere gli stessi obblighi vigenti in caso di picchetto e mobilitazione per il servizio attivo Inoltre, per gli impieghi urgenti e politicamente non problematici, la chiamata in servizio e l’assegnazione di militari in caso di catastrofe all’estero devono essere possibili con una procedura semplificata mediante una competenza circoscritta delegata al DDPS. Nel quadro di impieghi di sicurezza sussidiari in Svizzera, il Servizio informazioni dell’esercito deve poter contribuire – in quanto parte della rete informativa integrata, diretta dal Servizio delle attività informative della Confederazione – a soddisfare determinate necessità dell’esercito in materia di acquisizione di informazioni e notizie.

Per la protezione del materiale dell’esercito e dei mezzi di condotta e d’impiego nonché per l’autoprotezione, i collaboratori civili devono quindi poter essere armati, come era consuetudine fino a qualche anno fa, in virtù di una nuova base legale.

Occorre inoltre completare e precisare le basi legali esistenti in materia di franchigia di porto per i militari e di sanità militare. È infine necessario consentire l’appoggio ai Cantoni con mezzi dell’esercito per l’esecuzione degli arresti fuori del servizio.

Le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale dell’ulteriore sviluppo dell’esercito sono state illustrate in dettaglio nel messaggio del 3 settembre 2014 concernente la modifica delle basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’esercito. La presente revisione non ha altre ripercussioni. Non si prevedono inoltre ulteriori ripercussioni su Cantoni, Comuni, agglomerati, regioni di montagna, economia, società e ambiente.