Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

Ogni utente della piattaforma può creare uno o più gruppi o appartenervi. Il creatore di un gruppo ne diviene automaticamente l’amministratore e può invitare altri utenti nel gruppo. Può inoltre stabilire i diritti dei singoli membri del gruppo.

Coloro che agiscono in nome di un’autorità non dovranno più firmare loro stessi decisioni, decisioni formali e sentenze, ma potenzialmente potranno farlo tutte le persone in seno all’autorità. Giudici e autorità potranno organizzare le loro procedure interne e ricorrere ai gruppi come vorranno.

La funzione di gruppo sarà a disposizione di tutti gli utenti e quindi potranno approfittarne anche gli studi di avvocatura, i fiduciari, le assicurazioni, nonché altre organizzazioni private e singole persone. In futuro non sarà più necessario che i documenti siano trasmessi alla piattaforma da un avvocato o dal rappresentante di una persona giuridica con diritto di firma; essi potranno delegare tale compito mediante l’amministrazione dei gruppi.

Soprattutto nelle grandi organizzazioni può non essere auspicabile che una delega valga per tutti i membri del gruppo. Per tale motivo i singoli utenti hanno la possibilità di rifiutare i diritti loro delegati nell’ambito di un gruppo.

La nozione di «amministrazione dei gruppi» è stata scelta di proposito. Le nozioni attualmente utilizzate come «sistema di autorizzazione» appaiono troppo restrittive. Con la nuova nozione, inoltre, si vuole sottolineare che l’amministrazione dei gruppi può rispecchiare le organizzazioni esistenti e i rispettivi sistemi di autorizzazione, ma che non è limitata a ciò.

3.1.4 Sezione 4: Termini

Articolo 25

Capoverso 1 e 2

Nel caso in cui la piattaforma non fosse raggiungibile nel giorno della scadenza del termine, i termini in corso, quelli legali e quelli fissati dal giudice, sono prolungati fino al giorno successivo a quello in cui la piattaforma è nuovamente accessibile. Se tale giorno cade durante il fine settimana o in un giorno festivo, il termine si prolunga fino al successivo giorno feriale.

Capoverso 3

L’impossibilità di raggiungere la piattaforma non deve necessariamente risultare da un guasto della piattaforma. Poiché Internet è una rete, il guasto può verificarsi in un qualsiasi punto della rete. In tal caso, alcuni utenti non possono più accedere alla rete, ma essa continua a essere raggiungibile per altri utenti. In un tal caso non la piattaforma non rileva guasti.

Non occorre fornire la prova concreta che la piattaforma non era raggiungibile alla scadenza del termine, basta rendere tale fatto verosimile. La presente regola si ispira alle normative delle vigenti leggi processuali secondo le quali, per la restituzione del termine, basta rendere verosimile che la mora non è dovuta a propria colpa.

3.1.5 Sezione 5: Protezione dei dati e sicurezza dell’informazione

Articolo 26 Protezione dei dati

Capoverso 1

Poiché la piattaforma è usata in un settore molto delicato, occorre adoperarsi per una protezione adeguata dei dati. Per questo motivo, l’esercizio della piattaforma presuppone che i server utilizzati siano fisicamente ubicati in Svizzera e che alla piattaforma sia applicabile soltanto il diritto svizzero. I terzi a cui è fatto ricorso e che hanno accesso ai dati devono essere domiciliati in Svizzera o avervi sede ed essere assoggettati al diritto svizzero.