Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine

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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

Articolo 22 Avvisi supplementari

La piattaforma permetterà di informare gli utenti che sono disponibili nuovi documenti e ricevute. A tal fine dovranno comunicare altri elementi di indirizzo (p. es. indirizzi email, numeri di telefono cellulare per gli SMS o informazioni sui conti di messaggeria come Threema, WhatsApp, Facebook Messenger).

Non essendo possibile garantire che le comunicazioni inviate tramite questi canali giungano effettivamente agli utenti, tali comunicazioni sono effettuate senza garanzia. Gli utenti sono tenuti a verificare regolarmente se sono disponibili nuovi documenti, come per le normali bucalettere.

Gli utenti non professionali possono comunicare volontariamente con i giudici e le autorità. Possono anche scegliere in ogni momento di smettere di comunicare in via elettronica con il giudice o l’autorità.

Articolo 23 Servizio di validazione

La piattaforma mette a disposizione un proprio servizio di validazione che permette di verificare la validità, l’integrità e la marca temporale dei documenti. Non basta che dopo l’autentificazione dell’utente tali documenti possano essere trasmessi e ricevuti sulla piattaforma e che siano provvisti di una firma elettronica regolamentata. Gli utenti devono anche avere la possibilità di verificare semplicemente se e quando un documento è stato inviato sulla piattaforma, quale persona o organizzazione abbia effettuato l’invio e se il documento è stato modificato nel frattempo. Altrettanto vale per le ricevute. Già oggi la Confederazione offre un servizio di validazione32, che, sebbene permetta di verificare la validità di diversi documenti elettronici, non può però attestare la validità delle ricevute emesse dalle attuali piattaforme di comunicazione riconosciute.

Per utilizzare il servizio di validazione non sarà necessaria alcuna autentificazione sul portale e quindi chiunque potrà verificare la validità dei documenti. Inoltre, sarà anche semplicemente possibile verificare la validità o l’integrità dei documenti nelle tappe successive di un procedimento, ad esempio la sentenza di un giudice durante una procedura esecutiva.

Articolo 24 Amministrazione dei gruppi

Come già osservato nel commento dell’articolo 21 AP-LPCEG, nella comunicazione elettronica verrà a cadere il requisito della firma che sarà sostituita dall’autentificazione sulla piattaforma e da un sigillo elettronico regolamentato apposto automaticamente sui documenti.

La soppressione del requisito della firma permetterà ad altre persone di compiere atti di procedura in modo giuridicamente valido. Ne risulterà una maggiore flessibilità per le organizzazioni che potranno stabilire autonomamente chi sarà abilitato a trasmettere documenti alla piattaforma o a riceverne.

Questa libertà sul piano dell’organizzazione deve trovare una corrispondenza sul piano tecnico e quindi la piattaforma permetterà di amministrare i gruppi fissando i diritti delle singole persone, specificando segnatamente chi può concedere diritti e chi è autorizzato a trasmettere documenti alla piattaforma e/o a richiamarli da quest’ultima. Questa funzione sarà disponibile non soltanto per i giudici e le autorità, ma anche per gli studi di avvocatura, i fiduciari, le assicurazioni e singole persone.

32 Cfr. https://www.e-service.admin.ch/validator/upload/all/it.