Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine

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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

Capoversi 2 e 3

Le autorità che dirigono il procedimento, quindi autorità e giudici presso i quali un procedimento è pendente, hanno accesso all’intero registro degli indirizzi, poiché devono sia poter richiamare gli indirizzi corretti degli utenti assoggettati all’obbligo di comunicare mediante la piattaforma, sia verificare se gli utenti non assoggettati a tale obbligo vogliono, di propria iniziativa, comunicare con le autorità in via elettronica. Ciò è possibile soltanto se le autorità che dirigono il procedimento hanno accesso a tutti gli indirizzi del registro. Gli altri utenti hanno accesso soltanto agli indirizzi delle autorità di cui alla lettera a.

Articolo 18 Interfaccia utente e interfaccia con applicazioni specialistiche

Capoverso 1

La presente disposizione garantisce che la piattaforma possa essere utilizzata con le tecnologie correnti. Non sono necessari software cari o a pagamento. È stata scelta una formulazione neutrale sotto il profilo della tecnologia per restare al passo delle future evoluzioni. Attualmente ciò significa che la piattaforma è raggiungibile e utilizzabile con un browser mediante un servizio web.

Capoversi 2 e 3

La piattaforma mette a disposizione anche un’interfaccia grazie alla quale le applicazioni specialistiche possono comunicare direttamente con la piattaforma, trasmettendo e richiamando documenti in modo automatizzato. L’automatizzazione è vantaggiosa soprattutto per le grandi organizzazioni (p. es. tribunali, autorità, studi di avvocati) che trasmettono e richiamano un gran numero di documenti ogni giorno. Il DFGP è incaricato di disciplinare l’interfaccia secondo il capoverso 2; a tal fine deve elaborare i requisiti in stretta collaborazione con la corporazione.

Articolo 19 Autentificazione degli utenti

Capoverso 1 e 2

Per poterla utilizzare, gli utenti devono autentificarsi sulla piattaforma mediante un’identità elettronica che deve almeno soddisfare i requisiti dei livelli di sicurezza «significativo» o «elevato» secondo la legge del 27 settembre 201930 sull’Ie (LSIe; cfr. art. 3 lett. a AP-LPCEG). Senza autentificazione non possono essere richiamati né trasmessi documenti.

Capoverso 3

Oltre alle Ie riconosciute con livello di sicurezza significativo (o elevato) secondo la LSIe, il Consiglio federale può permettere alle persone a cui non è stata rilasciata alcuna Ie di autentificarsi con altri mezzi.

Alla luce dell’accordo con l’UE sulla libera circolazione, anche gli avvocati dell’UE possono esercitare nei tribunali svizzeri. Anche questi avvocati soggiacciono all’obbligo di usare la piattaforma di comunicazione elettronica e in futuro potranno comunicare soltanto in via elettronica con i giudici e le autorità svizzere. L’articolo 3 LSIe prevede che possono richiedere un’Ie soltanto i cittadini svizzeri e i cittadini stranieri che sono domiciliati in Svizzera o possono essere identificati in modo attendibile con una procedura speciale d’identificazione. Agli avvocati dell’UE domiciliati nell’UE non può essere rilasciata un’Ie secondo la LSIe. Quindi non potrebbero più esercitare dinanzi ai tribunali svizzeri.

30 Cfr. FF 2019 5419.