Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine

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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

dati. Inoltre, la corporazione è obbligata a predisporre la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione di dati (audit trail).

Inoltre, il comitato designa un’autorità di vigilanza sulla sicurezza informatica, il cui compito consiste nel verificare regolarmente la sicurezza dei dati della piattaforma.

3.1.6 Sezione 6: Digitalizzazione e rinvio di documenti fisici

Articolo 28 Digitalizzazione di documenti cartacei

In via di principio, devono essere digitalizzati e provvisti di una marca temporale qualificata tutti i documenti inoltrati in forma cartacea. Sono fatti salvi soltanto i documenti cartacei che per motivi tecnici non possono essere digitalizzati.

La digitalizzazione di documenti cartacei è di per sé un corpo estraneo nella presente legge che riguarda la piattaforma, l’ente che ne è responsabile, nonché l’invio e la ricezione di documenti. Tuttavia, la digitalizzazione dei documenti che continuano ad arrivare in forma cartacea è di grande importanza, perché gli atti sono gestiti soltanto in via elettronica. Una normativa uniforme riguardo alla procedura di digitalizzazione serve alla certezza del diritto nel passaggio da un’istanza (giudiziaria) alla successiva. Per quanto concerne la digitalizzazione dei documenti cartacei il Consiglio federale dovrà disciplinare i seguenti punti:

– i requisiti tecnici dei documenti digitalizzati (risoluzione; bianco e nero, tonalità di grigio o

colori; OCR/riconoscimento testuale); e

– i requisiti del controllo della qualità riguardo alla digitalizzazione (pagine mancanti, scarsa

leggibilità).

Articolo 29 Rinvio di documenti cartacei

Il presente articolo indica cosa fare dei documenti cartacei presentati. In linea di massima, dopo essere stati digitalizzati sono rinviati secondo l’articolo 28. Il capoverso 2 prevede tuttavia un’eccezione. Se i documenti sono ancora necessari nel procedimento, il rinvio può essere differito. Tale è il caso quando sono le caratteristiche di un documento cartaceo a dover essere esaminate, ad esempio ai fini della verifica dell’autenticità di una firma o di un atto. Questi documenti possono essere digitalizzati, ma in tal modo si perdono informazioni utili per verificare l’autenticità dell’atto o della firma (p. es. le caratteristiche della carta, il solco lasciato dalla firma ecc.). In questi casi si rinuncerà a rinviarli immediatamente.

3.1.7 Sezione 7: Responsabilità

Articolo 30

La legge prevede l’applicabilità della legge del 14 marzo 195834 sulla responsabilità (LResp) nel caso di danni cagionati illecitamente a una persona dall’esercizio della piattaforma.

Dato che sia la Confederazione sia i Cantoni partecipano alla corporazione, occorre disciplinare in modo chiaro quali norme sulla responsabilità siano applicabili in questo ambito. Rispetto alle legislazioni cantonali in materia, la LResp ha il vantaggio di non privilegiare alcun Cantone e di prevedere le medesime disposizioni sulla responsabilità indipendentemente dalla sede della corporazione. Non si applica tuttavia la responsabilità sussidiaria della Confederazione bensì la ripartizione delle spese secondo l’articolo 32 AP-LPCEG.

34 RS 170.32