Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine

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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

L’UE ha emanato il 23 luglio 2014 il regolamento eIDAS. Nell’ambito della procedura legislativa della LSIe è stata garantita la compatibilità tra la LSIe e il regolamento eIDAS31. La sicurezza comparabile è pertanto garantita riguardo al regolamento eIDAS. Il Consiglio federale può ammettere come altri mezzi secondo il presente capoverso i mezzi di autentificazione che soddisfano le esigenze del regolamento eIDAS. Invece, per le identità elettroniche di Stati terzi occorre esaminare attentamente se corrispondono al livello di sicurezza significativo (o elevato).

Articolo 20 Eccezioni all’autentificazione sulla piattaforma elettronica Giustizia

Eccezionalmente si può rinunciare a un’autentificazione diretta sulla piattaforma. Si tratta di un’agevolazione per giudici e autorità e a tal fine è richiesta un’autorizzazione della corporazione.

L’applicazione specialistica utilizzata dal giudice o dall’autorità deve garantire un’autentificazione di sicurezza comparabile a quella dell’Ie con un livello di sicurezza significativo (o elevato). Inoltre l’accesso deve essere possibile soltanto dall’applicazione specialistica. Tale presupposto garantisce che l’utente venga sempre autentificato e che il giudice o l’autorità possano sempre sapere chi ha fatto cosa in quale momento.

Gli attuali strumenti dell’amministrazione federale (IAM, eIAM, PAMS) possono costituire eccezioni possibili ai sensi del presente articolo.

Articolo 21 Svolgimento della trasmissione

Osservazioni preliminari

Le attuali leggi processuali richiedono una firma sulle decisioni, sentenze e altre comunicazioni dei giudici e delle autorità. La firma o la firma elettronica qualificata è legata alla persona e non può essere delegata. Il requisito della firma rappresenta un grande ostacolo alla digitalizzazione. Al posto della firma la legge prevede l’autentificazione mediante un’identità elettronica riconosciuta e l’apposizione di un sigillo elettronico regolamentato.

L’autentificazione mediante un’identità elettronica riconosciuta dallo Stato è legata alla persona e indica quale persona ha eseguito una determinata azione sulla piattaforma, vale a dire chi ha trasmesso la sentenza o la decisione alla piattaforma per notificazione.

Il sigillo elettronico regolamentato è legato all’organizzazione. Di conseguenza tutte le persone facenti parte di un’organizzazione possono apporre il sigillo se dispongono dei diritti necessari. Il sigillo può anche essere aggiunto automaticamente senza che le persone responsabili del trattamento debbano fare alcunché di particolare. Come per la firma elettronica qualificata, anche il sigillo elettronico regolamentato sigilla il documento. In altre parole, permette di verificare che il documento in questione proviene effettivamente da una determinata organizzazione e non è stato modificato (cfr. art. 23 AP-LPCEG).

La combinazione dell’autentificazione mediante un’identità elettronica riconosciuta dallo Stato e dell’apposizione di un sigillo elettronico regolamentato garantisce un livello di protezione analogo a quello della firma elettronica qualificata di un documento. Questa soluzione offre, inoltre, una protezione maggiore della firma manoscritta. Per la comunicazione elettronica non è richiesta né una firma manoscritta né una firma elettronica qualificata. Di conseguenza, i documenti possono essere trasmessi alla piattaforma dopo l’autentificazione. Il presente articolo disciplina e illustra in sequenza cronologica i dettagli delle modalità di trasmissione dei

31 Cfr. FF 2018 3305, n. 1.5.5, qui 3332.