Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine
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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia
3.2 Modifica di altri atti normativi
La LPCEG comprende praticamente soltanto disposizioni relative all’organizzazione e alla funzionalità della piattaforma per la comunicazione elettronica con i giudici e le autorità. L’obbligo di utilizzare la piattaforma e di gestire gli atti in via elettronica è realizzato mediante le modifiche delle pertinenti leggi processuali. Gli adeguamenti delle leggi processuali proposti mirano a uniformare il più possibile le modifiche, rispettando al contempo le caratteristiche di ogni legge.
Nella maggior parte delle seguenti leggi processuali è stato pertanto introdotto un blocco quasi identico di disposizioni centrali per la comunicazione elettronica nella giustizia. Ulteriori adeguamenti delle leggi processuali concernono in particolare le esigenze relative alla firma e la possibilità di lavorare senza cambiare supporto.
La PA costituisce l’eccezione. Da un lato contiene disposizioni relative alla procedura negli affari amministrativi decisi in prima istanza da un’autorità amministrativa federale; dall’altro comprende disposizioni concernenti la procedura di ricorso (capo terzo: Della procedura di ricorso in generale). La LPCEG ha per oggetto la procedura giudiziaria e dunque, nel campo d’applicazione della PA, la procedura di ricorso di cui al capo terzo. L’avamprogetto prepara tuttavia già il terreno per stabilire le esigenze che devono essere soddisfatte da una piattaforma elettronica specifica per la procedura di prima istanza. Il blocco centrale introdotto nelle altre leggi processuali deve dunque essere adattato alla sistematica della PA.
Affinché sia possibile distinguere più agevolmente i rimandi all’avamprogetto e quelli alle modifiche delle altre leggi processuali, qui di seguito l’avamprogetto sarà abbreviato con «AP-LPCEG» e gli adeguamenti delle altre leggi con i rimandi diretti (p. es. «AP-PA», «AP-CPC», «AP-CPP» …).
3.2.1 Legge federale del 20 dicembre 196836 sulla procedura amministrativa (PA)
Articolo 6a AP-PA
Capoversi 1 e 2
Justitia 4.0 è un progetto delle autorità penali e giudiziarie (principalmente CDDGP, Tribunale federale e tribunali cantonali). Con l’AP-LPCEG si intende creare le basi legali per questo progetto nonché, al contempo, promuovere ulteriormente la trasformazione digitale in seno all’Amministrazione federale e nelle procedure amministrative. Nel contesto di queste ultime occorre distinguere tra procedure trattate:
a) mediante decisione di un’autorità amministrativa federale in prima istanza;
b) dal Tribunale amministrativo federale (articolo 47 capoverso 1 lettera b PA); o
c) da un’altra autorità di ricorso (articolo 47 capoverso 1 PA).
Le procedure dei casi a) e c) non sono giudiziarie in senso stretto, per cui non andranno trattate mediante la piattaforma elettronica ai sensi dell’AP-LPCEG. L’utilizzo della piattaforma è previsto soltanto nel caso b), ossia per le procedure giudiziarie (cfr. n. 3.2.3).
Per questo motivo il nuovo articolo 6a PA prevede che le disposizioni della LPCEG siano applicabili anche ai procedimenti secondo la PA. È fatta eccezione unicamente per le disposizioni sull’ente responsabile della piattaforma, per cui non è la corporazione bensì un’unità dell’Amministrazione federale centrale designata dal Consiglio federale a dover mettere a disposizione una piattaforma per la procedura amministrativa secondo la PA. In