Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine

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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

questo contesto sarà pure possibile continuare a gestire i sistemi esistenti, a condizione che soddisfino le esigenze di cui al capoverso 3.

Pertanto, le disposizioni che non dipendono dalla piattaforma utilizzata, ossia quelle relative alla notificazione, alla ricezione, alla ricevuta, alle firme, all’autentificazione, ecc. si applicano anche alle procedure amministrative, che potranno dunque essere parimenti trattate in via elettronica.

Capoverso 3

Oltre alla possibilità generale di emanare, in leggi speciali, disposizioni derogatorie alla PA per determinate procedure, il capoverso 3 concede alle autorità la possibilità di prevedere, nel loro ambito di competenza (p. es. imposte, dogane, autorizzazioni, notificazione collettiva di decisioni), altri tipi di trasmissione, a condizione che siano rispettati i tre seguenti presupposti. L’identificazione della parte o del suo rappresentante è necessaria al fine di garantire che l’atto sia stato effettivamente trasmesso da una determinata parte. Il momento della trasmissione deve inoltre essere stabilito in modo univoco in quanto può essere determinante per il termine. Occorre infine garantire l’integrità del documento trasmesso e impedire che persone non autorizzate possano accedervi.

Articolo 6b AP-PA

Malgrado l’articolo 28 AP-LPCEG già lo preveda, la lettera a dell’articolo 6a ribadisce l’obbligo di digitalizzare i documenti fisici e dunque di gestire gli atti in via elettronica. Di conseguenza l’atto elettronico diviene la norma. Solo le autorità sottostanno a tale obbligo, non i privati.

A seconda del tipo di procedura può essere che non tutti i mezzi di prova possano essere digitalizzati, ad esempio l’arma usata per commettere un reato in una procedura penale. Può pure succedere che una volta digitalizzato il documento non abbia più la medesima valenza del documento cartaceo. Se il caso concerne la falsificazione di una firma, ad esempio, la digitalizzazione del documento in questione è possibile, ma comporta la perdita di elementi quali la pressione del tratto, il tratteggio, l’età della carta e dell’inchiostro, eccetera. Anche nell’ambito della procedura amministrativa determinati mezzi di prova non possono essere digitalizzati senza che vadano perse informazioni importanti per la valutazione. In questi casi è applicabile, seppur con grande cautela, la disposizione d’eccezione.

Anche la trasmissione degli atti avviene in via elettronica tramite la piattaforma, ad esempio nel caso di un passaggio da un’istanza a quella superiore o di una decisione di rimando a quella precedente, dell’inoltro all’autorità competente o dell’assistenza amministrativa. Nel caso dell’assistenza amministrativa all’interno della Svizzera la trasmissione elettronica non dovrebbe creare problemi particolari. Nel contesto internazionale, per contro, potrebbero esservi motivi che impediscono lo scambio tramite la piattaforma: in questo caso i documenti vanno comunque trasmessi per via elettronica ma è possibile utilizzare un altro supporto (p. es. CD/DVD o chiavetta USB).

Articolo 11b AP-PA

Capoverso 1

Finora, le parti domiciliate all’estero dovevano designare un recapito in Svizzera. Al fine di promuovere la comunicazione elettronica nella giustizia, la legge non esige più che le parti all’estero indichino un recapito in Svizzera, ma soltanto che indichino un indirizzo sulla pertinente piattaforma. Tale indirizzo non deve necessariamente essere quello proprio della parte, ma può anche essere quello di un terzo.