Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia
Articolo 34 capoverso 1bis AP-PA
Capoverso 1bis
Il vigente articolo 34 capoverso 1bisPA ha carattere potestativo e autorizza le autorità a notificare le decisioni alle parti per via elettronica se sono adempiute le pertinenti condizioni, ma le parti non possono esigere tale notificazione elettronica. Le parti ottengono ora tale diritto con l’articolo 11b capoverso 2 AP-PA, per cui all’articolo 34 capoverso 1bisè sufficiente esplicitare che il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.
Articolo 47a AP-PA
Capoversi 1 e 2
Questa disposizione introduce l’obbligo della trasmissione elettronica nella procedura amministrativa. Finora la PA non esplicitava quali persone sono considerate agire a titolo professionale in veste di rappresentanti, dato che nella procedura dinanzi alle autorità amministrative non vige per principio alcun monopolio degli avvocati (diversamente dalle procedure civili e penali). Oltre agli avvocati iscritti in un pertinente registro cantonale secondo la legge del 23 giugno 200037 sugli avvocati (LLCA), dinanzi alle autorità amministrative possono regolarmente intervenire anche altre persone. L’articolo 102h della legge del 26 giugno 199838 sull’asilo (LAsi) prevede ad esempio che a ogni richiedente l’asilo sia assegnato dall’inizio della fase preparatoria un rappresentante legale. Secondo l’articolo 102i capoverso 4 LAsi, oltre agli avvocati sono ammessi ad assumere la rappresentanza legale pure i titolari di un diploma universitario in giurisprudenza.
L’avamprogetto prevede che anche queste persone soggiacciano all’obbligo di trasmissione elettronica degli atti. Ai sensi del capoverso 2 è pertanto considerato agire a titolo professionale chi è disposto ad assumere la rappresentanza in un numero indeterminato di casi, indipendentemente da un’eventuale indennizzo.
Gli avvocati iscritti nei pertinenti registri cantonali che assumono una rappresentanza legale sono sempre considerati agire a titolo professionale.
Capoversi 3 e 4
Analogamente a quanto disposto in caso di mancanza della firma (cfr. art. 52 cpv. 2 PA), la legge prevede che alla persona che pur essendo obbligata a utilizzare la piattaforma inoltra atti scritti cartacei sia impartito un termine per la trasmissione elettronica, altrimenti tali atti non saranno presi in considerazione. Questa disposizione non è applicabile ai documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione elettronica.
Articolo 52 capoversi 1 e 3 AP-PA
Capoverso 1
La PA vigente prescrive che l’atto di ricorso deve essere firmato. Nel caso degli atti di ricorso inoltrati per via elettronica tramite la piattaforma l’esigenza della firma viene a cadere (cfr. art. 22 AP-LPCEG) ed è sufficiente che la parte o il suo rappresentante si siano autenticati alla piattaforma e abbiano trasmesso l’atto di ricorso per via elettronica all’autorità. Gli atti scritti in forma cartacea continuano a dover essere firmati.
37 RS 935.61
38 RS 142.31