Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine
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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia
Capoverso 2
Già attualmente le parti possono indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. Il nuovo tenore del capoverso 2 adegua la disposizione vigente e introduce al contempo il diritto alla notificazione elettronica.
Articolo 20 capoverso 2ter AP-PA
Con questo articolo, le modalità della notificazione per via postale sono riprese nel contesto digitale. La notificazione è reputata avvenuta nel momento del primo richiamo sulla piattaforma. Se la comunicazione non viene richiamata, è considerata notificata il settimo giorno dopo la trasmissione alla piattaforma.
Articolo 21a AP-PA
Capoverso 1
Il tenore dell’articolo vigente è adeguato alla nuova piattaforma. Il termine per la trasmissione è considerato rispettato se il momento indicato sulla ricevuta rilasciata automaticamente dalla piattaforma è precedente alla scadenza del termine.
Capoverso 2
Il diritto vigente secondo cui il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti è mantenuto.
Capoverso 3
Finora, l’inoltro successivo di documenti cartacei poteva essere chiesto soltanto a causa di problemi tecnici (lett. a). L’avamprogetto restringe ancor più la disposizione, aggiungendo la condizione che a causa di tali problemi tecnici il trattamento non è possibile entro un termine utile. Prevede inoltre esplicitamente che l’inoltro successivo su carta può essere chiesto se è necessario verificare l’autenticità dei documenti o impiegarli in altro modo (lett. b). Questa disposizione non deve però indurre le autorità a chiedere sistematicamente l’inoltro successivo su carta.
Articolo 26 capoverso 1, frase introduttiva e 1bis AP-PA
Capoverso 1, frase introduttiva
Nella procedura amministrativa gli atti sono gestiti e trasmessi per via elettronica (cfr. art. 30 AP-LPCEG e 6b AP-PA). Occorre quindi introdurre un adeguamento redazionale il quale sottolinei che il diritto di esaminare gli atti presso un’autorità continua a sussistere, ma secondo le modalità imposte dalla forma di tali atti. Se sono elettronici possono essere esaminati mediante un computer, un portatile, un tablet o un altro strumento.
Capoverso 1bis
Usualmente, su richiesta i documenti cartacei sono consegnati agli avvocati ma non ad altre parti della procedura. Dato che saranno gestiti per via elettronica, in futuro gli atti potranno essere trasmessi tramite la piattaforma a tutte le parti della procedura. A differenza dei documenti cartacei, gli atti digitalizzati possono essere duplicati a piacimento senza perdite di tempo o di qualità. La possibilità di esaminare gli atti sulla piattaforma comporterà un onere minore rispetto all’esame fisico sul posto, attualmente la norma, e consentirà all’autorità di continuare nel frattempo a lavorare sul documento.