Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/7: Iv.pa. Disciplinamento degli emolumenti. Principio della trasparenza nell'amministrazione federale · 10 pagine
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La CIP del Consiglio nazionale ha invece proposto alla propria Camera, con 18 voti contro 4, di stabilire il principio inverso, ossia che di norma non viene riscosso alcun emolumento per l’accesso ai documenti ufficiali. Un emolumento dovrebbe essere fatturato soltanto per la consegna di rapporti, opuscoli o altri stampati e supporti informativi. La Commissione ha motivato la propria scelta affermando che non ha senso applicare un emolumento se la riscossione dello stesso comporta in ultima analisi costi superiori a quanto si incassa. In seno alla Camera si è pure sostenuto che la riscossione di emolumenti avrebbe creato una soglia destinata ad annullare immediatamente il principio di pubblicità che si intendeva introdurre. Nella votazione al Consiglio nazionale, tuttavia, il parere del Consiglio federale e del Consiglio degli Stati, secondo cui in linea di principio si deve esigere un emolumento, si è imposto, di stretta misura, con 86 voti contro 79 (Boll. Uff. 2004 N 1265).
La legge sulla trasparenza è quindi stata adottata nella versione del Consiglio degli Stati, secondo cui in linea di principio si riscuote un emolumento per l’accesso ai documenti ufficiali, mentre l’emolumento non è riscosso se il trattamento di una domanda richiede poco lavoro.
2.2 Discussioni al momento dell’adozione dell’ordinanza
Visto che al Consiglio nazionale la questione della gratuità dell’accesso ai documenti ufficiali è stata decisa con una maggioranza risicata, la CIP del Consiglio nazionale ha ritenuto opportuno ridiscuterla in maniera circostanziata nell’ambito della consultazione sull’avamprogetto di ordinanza sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras, RS 152.31). La Commissione era infastidita dal fatto che nell’avamprogetto di ordinanza del Consiglio federale si prevedesse la rinuncia a riscuotere emolumenti se i costi della riscossione superano l’entità dell’emolumento. Nella sua lettera al Consiglio federale del 9 settembre 2005 la CIP del Consiglio nazionale giudicava questa soluzione «in alcun modo trasparente». Essa riteneva che le disposizioni proposte in materia di emolumenti fossero «formulate in maniera poco agevole per gli utenti, il che contraddice l’obiettivo della legge di rendere l’Amministrazione più trasparente e quindi di avvicinarla al cittadino». La Commissione proponeva pertanto al Governo di fissare esplicitamente nell’ordinanza un importo sotto il quale le domande di consultazione degli atti fossero gratuite, suggerendo 100 franchi. Inoltre i richiedenti avrebbero dovuto essere informati del fatto che si riscuotesse un emolumento.
Le richieste della Commissione sono confluite nell’ordinanza: l’articolo 15 capoverso 1 dell’OTras stabilisce infatti che gli emolumenti inferiori a 100 franchi non sono fatturati. Inoltre, secondo l’articolo 16 capoverso 2, l’autorità informa il richiedente dell’importo previsto dell’emolumento se i costi previsti superano i 100 franchi.