Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/7: Iv.pa. Disciplinamento degli emolumenti. Principio della trasparenza nell'amministrazione federale · 10 pagine

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questo modo si vuole evitare che i cittadini facciano ricorso in modo eccessivo ai servizi della Confederazione. L’ordinanza specificherà il numero di ore lavorative al di sopra del quale può essere addebitato un emolumento per il trattamento di una domanda. Pertanto la riscossione di emolumenti sarà legata al criterio oggettivo del tempo di trattamento investito. La Commissione ritiene più appropriato utilizzare il criterio misurabile delle ore di lavoro piuttosto che operare con concetti difficili da rendere operativi come quello di «interesse pubblico», proposto nel testo dell’iniziativa. In particolare, l’uso della nozione di «interesse pubblico» creerebbe anche una contraddizione con la concezione della LTras, secondo cui il diritto di consultazione è incondizionato e non dipende dalla prova di un interesse specifico. Il criterio delle ore di lavoro dovrà essere applicato in tutti i dipartimenti. In questo modo si intende porre fine alla prassi dipartimentale diversificata in materia di emolumenti.

Anche se per il trattamento di talune domande occorre eventualmente impiegare molto tempo, l’entità dell’emolumento non deve essere tale da costituire un ostacolo all’accesso ai documenti. Pertanto bisogna stabilire che per il trattamento di una domanda d’accesso non possono essere fatturati più di 2000 franchi. Per la determinazione di tale importo ci si potrà riferire alla prassi invalsa del Tribunale amministrativo federale.

Se in casi eccezionali devono essere riscossi emolumenti, i richiedenti vanno informati in anticipo come già prevede la legislazione attuale. Inoltre essi possono come finora adire le vie legali richiedendo una decisione impugnabile davanti al Tribunale amministrativo federale, a condizione che il ricorso riguardi soltanto gli emolumenti. Se il ricorso concerne anche l’accesso al documento, è pure possibile presentare una domanda di mediazione secondo l’articolo 13 LTras. In questa sede si rinuncia tuttavia a prevedere nell’articolo 13 una procedura di mediazione supplementare per la riscossione di emolumenti. Ciò non sarebbe in linea con il proposto principio di esenzione dal pagamento di emolumenti.

4 Commento ai singoli articoli

Legge federale del 17 dicembre 20047 sul principio di trasparenza

dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)

Art. 17 Gratuità dell’accesso a documenti ufficiali

Nell’articolo 17 capoverso 1 è ora sancito il principio dell’accesso gratuito ai documenti ufficiali.

Eccezione

L’articolo 17 capoverso 2 disciplina l’eccezione alla gratuità. È previsto che in via eccezionale un emolumento possa essere riscosso «se una domanda di accesso ri-

7 RS 152.3