Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/7: Iv.pa. Disciplinamento degli emolumenti. Principio della trasparenza nell'amministrazione federale · 10 pagine
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chiede un trattamento particolarmente dispendioso da parte dell’autorità». Nell’ordinanza sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) occorrerà in seguito fissare il numero di ore lavorative oltre il quale può essere preso in considerazione un emolumento e la tariffa oraria per le ore lavorative eccedenti il valore soglia sopra il quale può essere fatturato un emolumento (per gli adeguamenti generali dell’OTras si vedano qui appresso le spiegazioni sulla delega di competenze). Si ottiene così una normativa trasparente che statuisce in modo chiaro le condizioni in presenza delle quali il richiedente deve aspettarsi la riscossione di un emolumento.
Inoltre, l’articolo 17 capoverso 2 prevede un importo massimo per gli emolumenti. In tal modo si intende impedire che le autorità utilizzino gli emolumenti, se del caso, come mezzo per scoraggiare i richiedenti dal presentare una domanda. La giurisprudenza si è già occupata della questione: ad esempio, il Tribunale amministrativo federale ha giudicato eccessivo un emolumento di 16 500 franchi addebitato a un’associazione e l’ha ridotto a 8000 franchi8. Nel caso di un giornalista, invece, il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto giustificato un emolumento di 4000 franchi per una domanda di accesso che ha generato un carico di lavoro di 80 ore9. In questi casi è stato tuttavia fatturato l’intero costo del lavoro. Dato che secondo questo progetto il costo del lavoro è addebitato soltanto quando viene superato un certo numero di ore di lavoro determinato in un’ordinanza, si propone di fissare un importo massimo di 2000 franchi.
La minoranza (Cottier, Binder, Fluri, Jauslin, Romano, Silberschmidt, Streiff) propone la stessa norma, senza tuttavia fissare un importo massimo. Essa non ritiene opportuno sancire un tale importo a livello di legge.
Esecuzione
Il mandato legislativo attualmente contenuto nell’articolo 17 capoverso 3, secondo cui il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio, è ora integrato nell’articolo 17 capoverso 2 omettendo l’attuale riserva delle disposizioni speciali previste in altre leggi federali. Nella misura in cui la legislazione speciale disciplina effettivamente una deroga (p. es. l’onerosità dell’accesso ai documenti nel relativo settore speciale in quanto regola o emolumenti d’importo differente), ciò è già coperto dalla riserva di disposizioni speciali di cui all’articolo 4 lettera b LTras, secondo cui la legislazione speciale può prevedere condizioni divergenti da quelle previste dalla LTras per l’accesso a determinate informazioni.
In compenso il capoverso 3 stabilisce, conformemente al diritto vigente del capoverso 2, che nelle procedure di mediazione secondo l’articolo 13 LTras e nelle procedure di decisione secondo l’articolo 15 LTras non possono essere riscossi emolumenti.
Nel contesto della revisione dell’articolo 17 LTras andrà in seguito adeguata anche la sezione 5 dell’OTras sugli emolumenti (art. 14–16 OTras e all. 1). A parte le modifiche già menzionate, le disposizioni dell’OTras potranno essere mantenute invariate,
8 Sentenza del TAF A-2589/2015
9 Sentenza del TAF A-3299/2016