Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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art. 24bis–24quinquies AP-OAI). Le convenzioni tariffali per i provvedimenti di reinserimento e i provvedimenti professionali saranno disciplinate separatamente (art. 24sexies AP-OAI).
In seguito a una raccomandazione del Controllo federale delle finanze (CDF)19, nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI è stato concretizzato il disciplinamento del controllo delle fatture (art. 27ter nLAI), che va quindi esposto dettagliatamente nell’OAI (art. 79ter segg. AP-OAI).
2.5 Sistema di rendite
Sistema di rendite lineare
Con l’introduzione del sistema di rendite lineare nell’AI, in futuro l’ammontare delle rendite d’invalidità sarà espresso in percentuali di una rendita intera e non più in quarti di rendita.
L’abolizione dei quarti di rendita richiede adeguamenti formali nell’OAI e nell’OAVS (art. 33bis cpv. 2 e 38 cpv. 2 AP-OAI nonché art. 51 cpv. 5 AP-OAVS), come pure una disposizione transitoria per la riduzione delle due rendite di una coppia. Inoltre, per la determinazione dell’importo delle rendite saranno introdotte prescrizioni al posto delle tavole delle rendite (art. 53 cpv. 1 AP-OAVS).
Poiché la nuova graduazione delle rendite si applicherà anche alle prestazioni d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria, occorre modificare anche l’OPP 2 (art. 4 AP-OPP 2).
Valutazione del grado d’invalidità
Nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI è stata precisata la vigente norma di delega al Consiglio federale per la definizione del reddito lavorativo determinante (art. 28a cpv. 1 nLAI). L’Esecutivo potrà quindi disciplinare non solo i redditi con e senza invalidità, ma anche i fattori di correzione applicabili.
Con l’introduzione del sistema di rendite lineare nell’AI, la rilevazione precisa della percentuale del grado d’invalidità acquista un’importanza maggiore: in futuro, nel caso dei gradi d’invalidità compresi tra il 40 e il 70 per cento, ogni punto percentuale inciderà sull’importo della rendita. Nell’ambito della norma di delega al Consiglio federale, occorre ora fissare a livello di ordinanza la prassi vigente, prevalentemente derivante dalla giurisprudenza e attualmente codificata soprattutto a livello di direttive. In questo modo si potrà garantire la maggior certezza giuridica possibile nella valutazione del grado d’invalidità ed evitare quindi il più possibile controversie giuridiche in materia.
In futuro si procederà dapprima alla determinazione dello statuto, vale a dire che si stabilirà se un assicurato sia da considerare come esercitante un’attività lucrativa, non esercitante un’attività lucrativa o esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale (art. 24septies AP-OAI). Inoltre, è prevista l’introduzione di principi generali per il confronto dei redditi, in particolare per quanto riguarda il momento determinante e l’impiego di valori statistici (art. 25 AP-OAI). Infine, cambieranno le modalità di determinazione del reddito con invalidità e di quello senza invalidità. Il primo andrà determinato, se possibile, sulla base dei salari effettivi, e in caso contrario sulla base di valori statistici (art. 26 cpv. 1 e 2 AP-OAI). Per la valutazione del grado d’invalidità nel caso degli invalidi dalla nascita e di quelli precoci si applicheranno i principi generali e si rinuncerà alle attuali fasce d’età fino a 30 anni (art. 26 AP-OAI), cosicché sarà eliminata la disparità di trattamento in questo settore. Per il reddito senza invalidità sarà di regola effettuata una parallelizzazione, se il salario conseguito dall’assicurato sarà inferiore di oltre 5 per cento al salario usuale nel settore in questione (art. 26 cpv. 5 AP-OAI). Fatta eccezione per una deduzione dovuta all’invalidità per attività lucrativa a tempo parziale, si rinuncerà all’attuale possibilità di applicare una deduzione dovuta al danno alla salute
19 CDF, Traitement et contrôle des factures pour les prestations individuelles de l’AVS et de l’AI – Centrale de compensation et Office fédéral des assurances sociales; disponibile (in francese con riassunto in italiano) all’indirizzo www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Assicurazioni sociali e previdenza per la vecchiaia.