Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine
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3.2 Pareri in merito al blocco tematico 2: provvedimenti sanitari
3.2.1 In generale
I partecipanti approvano l’innalzamento a 25 anni del limite d’età per il diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione, ma criticano l’inasprimento (a loro modo di vedere) dei requisiti per il diritto ai provvedimenti. I pareri sono invece contrastanti per quanto riguarda la possibilità del finanziamento da parte dell’AI di provvedimenti che non adempiono (ancora) i criteri EAE.
Nel complesso l’adeguamento e l’aggiornamento dell’ordinanza sulle infermità congenite (OIC) sono accolti favorevolmente così come la delega al DFI, da parte del Consiglio federale, del compito di stabilire le infermità congenite di cui l’AI assume le spese di cura. Sull’aggiornamento dei singoli numeri sono state formulate soltanto alcune critiche concrete. L’osservazione più frequente è che i criteri di definizione delle infermità congenite, la complessità e la durata di un trattamento non sono formulati in modo ottimale e vanno rielaborati. Una parte dei partecipanti chiede che le ripercussioni finanziarie dell’aggiornamento dell’elenco delle infermità congenite siano illustrate in modo più completo. Le modifiche apportate ai numeri 494-499 OIC-DFI e le relative ripercussioni finanziarie danno adito a varie critiche.
I partecipanti concordano ampiamente con le disposizioni relative alle prestazioni di cura mediche in caso di cure a domicilio. Molti di loro sono favorevoli soprattutto all’inserimento della sorveglianza di lunga durata nell’OAI. Alcuni considerano tuttora irrisolto il problema della delimitazione tra le prestazioni di cura mediche a carico dell’AI e quelle a carico dell’AOMS.
3.2.2 In dettaglio Provvedimenti sanitari d’integrazione Provvedimenti sanitari d’integrazione (art. 2 AP-OAI)
Il PSS respinge qualsiasi requisito supplementare introdotto nell’ambito dell’articolo.
Curafutura ritiene che l’articolo vada completato con un rinvio all’articolo 14 LAI, in modo da garantire che anche gli esami e gli accertamenti preliminari (p. es. radiografie) e i trattamenti e l’assistenza successivi a un intervento chirurgico (p. es. controlli medici) vengano considerati nell’ambito dell’articolo 12 LAI.
Secondo santésuisse, le modifiche introdotte porteranno a un trasferimento delle spese dall’AI agli assicuratori-malattie. L’associazione non capisce perché si voglia peggiorare la prassi attuale e respinge le modifiche proposte.
GE si chiede se non sia opportuno specificare nell’ordinanza i provvedimenti che non rientrano in quelli sanitari, come i provvedimenti pedagogico-terapeutici (logopedia e psicomotricità in particolare)
Capoverso 1
BE, SZ, Procap, SACD come pure IH e altri criticano il fatto che nell’ordinanza si sia rinunciato all’avverbio «relativamente» per quanto riguarda il raggiungimento di uno stato di salute stabilizzato e ritengono che la modifica porti a un inasprimento della prassi attuale.
UR considera ambiguo l’inciso«[…], dopo la cura dell’affezione in quanto tale e il raggiungimento di uno stato di salute stabilizzato, […]» al secondo periodo.
AG rileva che secondo l’articolo 12 LAI, preminente rispetto all’ordinanza, il requisito fondamentale per avere diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione è una prognosi favorevole emessa dal medico specialista curante. Il diritto vigente parla tuttavia di una prognosi «buona». Visto che «favorevole» e «buona» non significano la stessa cosa, il Cantone auspica una precisazione nell’ordinanza.
Secondo TI la disposizione dell’ordinanza permette una delimitazione chiara tra le competenze delle varie assicurazioni sociali. GE propone di attenuare il capoverso 3 dell’articolo in funzione dello stato di salute stabilizzato di cui al capoverso 1.