Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine

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UR parte dal presupposto che il capoverso si applichi anche al prolungamento di provvedimenti in corso (p. es. psicoterapia nel quadro dell’art. 13 LAI, numeri 403-404 dell’elenco delle infermità congenite). In questo senso, è fondamentale che i terapisti curanti ricordino agli assicurati di annunciarsi tempestivamente all’ufficio AI non appena compiono 20 anni. Secondo GL, GR, AG, TG, TI, NE, JU e CUAI l’articolo genera problemi nell’ambito della psicoterapia: spesso, infatti, è possibile valutare soltanto dopo l’inizio della terapia se si è in presenza di uno stato patologico labile o di un’affezione che giustifica il diritto a prestazioni dell’AI. VS afferma che il capoverso 3, secondo cui un provvedimento sanitario d’integrazione dev’essere richiesto all’ufficio AI competente prima dell’inizio della cura, è in contraddizione con l’articolo 48 capoverso 1 LAI, che permette il rimborso di provvedimenti sanitari per i 12 mesi precedenti la richiesta (recupero di prestazioni arretrate, domanda tardiva). Anche curafutura rinvia all’articolo 48 LAI. GE si interroga in merito al momento in cui la prognosi emessa dal medico curante deve pervenire all’ufficio AI e si chiede come procedere nei casi in cui la prognosi viene emessa prima dell’inizio del provvedimento sanitario ma giunge in ritardo all’ufficio AI.

PES, unimedsuisse, Procap, SACD, IH e altri rilevano che in molti casi la richiesta di assunzione delle spese non può essere presentata prima dell’inizio della cura in quanto il trattamento deve cominciare subito in modo da raggiungere l’idoneità all’integrazione. Pertanto, alla stregua dell’AOMS, l’AI deve poter assumere i costi dei provvedimenti necessari anche dopo l’inizio della cura, se le condizioni di diritto sono adempiute. Il primo periodo del capoverso andrebbe quindi soppresso.

L’ASA chiede di stralciare il capoverso perché non permette più il coordinamento delle assicurazioni sociali secondo l’articolo 64 LPGA o lo permette unicamente in caso di controversia. Di regola, l’assicuratore LAMal riconosce questi casi soltanto dopo la fatturazione, ossia dopo che la cura è iniziata. FMH, AGPP, ZGPP, FMPP e il Dr. med. Klaus Begle sostengono che spesso l’entità di una malattia può essere valutata con maggiore chiarezza soltanto dopo le prime esperienze in sede di trattamento. Rilevano inoltre che nel caso delle malattie psichiche non è possibile determinare prima della cura se si tratti di una cura dell’affezione in quanto tale o, una volta conclusa la cura, di un provvedimento sanitario d’integrazione e se la prognosi sia favorevole. Anche secondo l’associazione Swiss Orthopaedics una prognosi di integrazione può essere emessa in modo attendibile soltanto quando l’assicurato (bambino) è un po’ cresciuto. La SGNP è del parere che la questione della delimitazione tra l’obbligo di prestazione dell’AI e l’obbligo di prestazione dell’AOMS vada risolta senza pregiudicare l’inizio il più possibile rapido di un provvedimento d’integrazione e propone quindi lo stralcio dell’articolo.

Capoverso 4

Procap, SACD, come pure IH e altri considerano troppo contraddittori il terzo e quarto periodo del capoverso e propongono un adeguamento. Secondo AGILE, graap, Verein Morbus Wilson, RDAF, ProRaris, SSCP e fsrmm l’orizzonte temporale per la concessione di provvedimenti d’integrazione dev’essere impostata in modo flessibile.

L’ASE chiede che la durata passi da due a tre anni, mentre mfe, Physioswiss e SSP chiedono di aumentarla a quattro. Per preservare la libertà di scelta, Kosek e unimedsuisse propongono di adeguare il capoverso in modo tale che nella decisione o comunicazione di assegnazione non venga stabilito il fornitore di un provvedimento sanitario d’integrazione, bensì il tipo di fornitore.