Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
AGILE approva la possibilità di innalzare a 25 anni il limite di età per il diritto ai provvedimenti sanitari d’integrazione.
Unimedsuisse propone di stralciare la condizione secondo cui la cura dell’affezione dev’essere conclusa prima che possano essere concessi provvedimenti sanitari d’integrazione.
ASE, FSP e ASNP chiedono che l’ergoterapia e i trattamenti neuropsicologici siano inseriti nel catalogo delle prestazioni.
Swiss Orthopaedics teme che il criterio – a suo parere inadeguato – del raggiungimento di uno stato di salute stabilizzato possa peggiorare la presa in carico dei pazienti che manifestano gravi problemi ortopedici dopo le prime quattro settimane di vita. La SGNP ritiene che i provvedimenti sanitari d’integrazione non debbano essere concessi soltanto dopo che la cura dell’affezione in quanto tale si è conclusa.
Capoverso 2
OW, NW, GL, SH, GR, TG, TI, VS, NE, JU e CUAI sono del parere che un trattamento che non soddisfa ancora i criteri EAE non adempie nemmeno i presupposti per l’assunzione dei costi da parte delle assicurazioni sociali. Semmai i costi dovrebbero essere assunti dall’AOMS, che ha l’obbligo di anticipare le prestazioni. Non vi è quindi alcun motivo di derogare al principio consolidato dell’anticipazione delle prestazioni (art. 70 cpv. 2 lett. a LPGA). VS sostiene inoltre che le condizioni previste al capoverso 2 lettera b non potranno essere attuate poiché non è possibile determinare in anticipo il risparmio potenziale rispetto ai costi dei provvedimenti sanitari d’integrazione. Secondo UR e JU nella lettera a occorre sostituire la congiunzione «o» con «e», in quanto secondo l’articolo 14ter capoverso 2 LAI le due condizioni dovrebbero essere adempiute cumulativamente. Secondo SZ è prevedibile che verranno concesse più prestazioni e che il carico amministrativo aumenterà. Il Cantone auspica inoltre che nelle pertinenti direttive vengano precisate le condizioni di deroga. SO ritiene che l’articolo sia formulato in modo molto vago e non permetta di identificare criteri concreti ai quali gli uffici AI possano fare riferimento, per cui chiede di definire criteri chiari o più chiari. AG è del parere che con la nuova disposizione verranno spesso concesse prestazioni anche se il rispetto dei criteri EAE non sarà (ancora) stato verificato, il che equivale a un cambiamento di paradigma. Sono quindi necessarie precisazioni complementari nel caso in cui l’adempimento dei criteri non sia ancora valutabile. Eventualmente si potrebbe definire un livello minimo di probabilità di successo dell’integrazione. GE si chiede se il concetto di «potenziale d’integrazione particolarmente elevato» di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera b AP-OAI – che secondo il rapporto esplicativo corrisponde alla situazione in cui la probabilità d’integrazione è particolarmente elevata – debba essere inteso come un’eccezione al grado di prova della verosimiglianza preponderante e auspica precisazioni in merito.
Iph e VIPS approvano espressamente il fatto che all’atto di fissare l’importo rimborsabile si proceda a una valutazione globale dei benefici. Iph rileva che nel contesto dell’AI i criteri EAE riflettono anche lo scopo dell’AI e che, pertanto, devono tassativamente essere contestualizzati nell’OAI. Il capoverso non specifica se la disposizione valga soltanto per i provvedimenti sanitari d’integrazione oppure per tutti i provvedimenti sanitari finanziati dall’AI, anche se sarebbe preferibile quest’ultima interpretazione.
AGILE, graap e hiki auspicano un’applicazione flessibile dei criteri EAE. Mfe accoglie con favore il fatto che i provvedimenti sanitari possano essere adottati anche se non soddisfano i criteri EAE. NPSuisse chiede di rispettare la volontà del Parlamento e di tener conto della rarità di una malattia nella valutazione dei criteri EAE. Unimedsuisse approva espressamente la deroga prevista al capoverso 2. ProRaris e fsrmm osservano che i principi di cui al capoverso 2 devono essere considerati anche nel caso dei medicamenti dell’elenco delle specialità per le infermità congenite (ES-IC).
Capoverso 3