Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine
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Condizioni relative al volontariato
Sette Cantoni della Svizzera tedesca, le associazioni mantello dei Comuni e delle città e la maggior parte delle organizzazioni si sono espressi in merito alle disposizioni dell’articolo 223 AP-OAVS, che non sono nuove ma sono state riformulate. Sulla falsariga in particolare di Pro Senectute Svizzera, essi criticano la distinzione operata nel 2008 a seguito della NPC tra prestazioni «a domicilio» fornite da volontari, le sole che possono beneficiare di aiuti finanziari, e le prestazioni effettuate da professionisti. Alcuni, come ZH e Pro Senectute Svizzera, imputano anche all’articolo 223 capoverso 1 AP-OAVS di estendere le condizioni relative al volontariato alle prestazioni «in relazione con il domicilio». Secondo tutti questi pareri, la condizione del volontariato non può essere soddisfatta nelle circostanze attuali, dato che ricorrere al lavoro prezioso dei volontari non è sempre opportuno o possibile. Come sottolineano tra gli altri ALZ CH e VASOS - FARES, un inquadramento professionale è spesso necessario. Pro Senectute Svizzera suggerisce di riformulare il secondo periodo del capoverso 1 in modo più aperto: «Per le prestazioni fornite a domicilio o in relazione con il domicilio possono essere versati aiuti finanziari soltanto se le prestazioni sono fornite prevalentemente da volontari». Questa idea è condivisa anche da UCS, ALZ CH, CIFC e Ssup. In alternativa, AR, SO, TG, ZH, Pro Senectute AR, Pro Senectute TG e VASOS - FARES propongono di stralciare tout court il secondo periodo del capoverso 1.
Un’ulteriore ragione a favore della soppressione o della modifica della disposizione contestata risiede nel fatto, invocato da diversi partecipanti, che la definizione di volontariato non risulta uniforme ed è, a loro avviso, interpretata in materia troppo rigida nell’ambito dell’assistenza sovvenzionata alle persone anziane. Secondo AG, SH e Pro Senectute Svizzera tra gli altri, questa definizione restrittiva di volontariato, che non consente il rimborso dei costi effettivi, limita la possibilità di coprire tali spese con un importo forfettario e non corrisponde alla pratica attuale di accordare un modesto rimborso. Con questo approccio, si rischia non solo di ostacolare il reclutamento di volontari e di dover fare a meno delle loro prestazioni, ma anche di generare spese amministrative sproporzionate per le organizzazioni. Diversi partecipanti, tra cui AR e Ssup, sollecitano dunque un indennizzo forfettario delle spese o una forma di compensazione finanziaria per i volontari. AG, SH e Ssup chiedono di conseguenza di rendere meno rigida la disposizione in questione. AG propone in particolare di adeguare l’articolo 223 capoverso 1, secondo periodo AP-OAVS stabilendo che «possono essere versati aiuti finanziari soltanto se le prestazioni sono fornite da volontari o sono indennizzate con importi forfettari e/o rimborsi spese».
Dal canto loro, CRS e ALZ CH sottolineano i costi indiretti del volontariato e chiedono di tenerne conto nel calcolo dei costi effettivi di cui all’articolo 224 capoverso 3 AP-OAVS.
Ammontare degli aiuti finanziari e limite della partecipazione della Confederazione
La modifica della regola relativa all’ammontare degli aiuti finanziari codifica nell’articolo 224 AP-OAVS una prassi già prevista nelle direttive dell’UFAS. Diversi Cantoni e la CDOS salutano il disciplinamento a livello di ordinanza, in quanto accresce la sicurezza giuridica. In generale, però, è proprio questo articolo a essere al centro delle critiche e dei pareri negativi espressi su questa parte del blocco tematico 8. Tali perplessità sono condivise da 26 partecipanti su 33 che si sono espressi al riguardo, vale a dire da quasi tutti i Cantoni e gli organismi che li rappresentano (CLASS, CDS e CDOS), da ACS, UCS e dalla maggior parte delle organizzazioni. Al centro delle preoccupazioni vi è la limitazione della partecipazione finanziaria della Confederazione al 50 per cento dei costi effettivi delle prestazioni, salvo in alcuni casi eccezionali predefiniti (art. 224 cpv. 3 AP-OAVS, secondo e terzo periodo). La maggior parte dei pareri teme un disimpegno della Confederazione e mette in guardia contro lo smantellamento delle prestazioni, e in particolare della consulenza sociale di Pro Senectute a livello cantonale, a scapito delle persone anziane più vulnerabili.