Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine
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Fissazione di un importo massimo per il versamento degli aiuti finanziari
Una decina di partecipanti alla consultazione si sono espressi sull’articolo 224bis AP-OAVS, che introduce nella suddetta ordinanza un meccanismo per determinare l’importo massimo a disposizione della Confederazione per il versamento degli aiuti finanziari. Il principio di un importo fissato ogni quattro anni dal Consiglio federale è generalmente condiviso; diversi Cantoni e organizzazioni, tra cui la CDOS, apprezzano il fatto che il meccanismo in questione non comporti alcuna riduzione degli aiuti rispetto ai livelli attuali. L’adeguamento al rincaro è accolto con soddisfazione, così come la presa in considerazione dell’evoluzione del bisogno come fattore supplementare di cui tenere conto. Mentre alcuni pareri favorevoli (tra cui CDOS e VD) rilevano che l’evoluzione demografica costituirà un elemento determinante ai fini della determinazione del bisogno, le organizzazioni di assistenza alle persone anziane CURAVIVA, Pro Senectute Svizzera, CRS, ALZ CH e Spitex Svizzera come pure VASOS - FARES sono più critiche e ritengono che tale fattore non debba restare implicito, ma figurare espressamente accanto all’inflazione nell’articolo 224bis capoverso 1 AP-OAVS («Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni, tenendo conto del rincaro e dell’evoluzione demografica, l’importo massimo annuo [...]»). Dal canto suo, il PSS chiede più risorse per l’assistenza alle persone anziane e auspica che sia possibile reagire alle fluttuazioni del bisogno anche a breve termine nel corso del periodo quadriennale.
Pro Senectute Svizzera e CRS reputano insufficienti le risorse destinate ai mandati per determinare il bisogno secondo l’articolo 224bis capoverso 3 AP-OAVS e, pertanto, propongono di aumentarne l’ammontare all’1–3 per cento del volume complessivo annuo degli aiuti finanziari versati.
Ordine di priorità
Disposizione al centro della modifica dell’OAVS, il nuovo ordine di priorità introdotto con l’articolo 224ter AP-OAVS ha suscitato relativamente pochi commenti: soltanto sei organizzazioni si sono infatti pronunciate al riguardo. CURAVIVA e Spitex Svizzera approvano espressamente l’ordine di priorità, che privilegia i lavori di coordinamento e sviluppo condotti su scala nazionale. Secondo Pro Senectute Svizzera, CRS e CIFC, occorre invece dare la precedenza alle prestazioni che vanno direttamente a beneficio delle persone anziane. A tale proposito, Pro Senectute Svizzera afferma che, pur riconoscendo l’importanza dei lavori di coordinamento e sviluppo, Pro Senectute è fermamente convinta che occorra dare la priorità ai finanziamenti per le prestazioni individuali destinate agli anziani e, soprattutto, alle persone vulnerabili. Le organizzazioni in questione propongono di conseguenza di modificare l’ordine di priorità di cui all’articolo 224ter capoverso 1 AP-OAVS e di collocare al primo posto le prestazioni di consulenza per le persone anziane e i loro familiari, seguite dalle ulteriori prestazioni destinate in particolare a persone vulnerabili. Per contro, ALZ CH suggerisce di mantenere il coordinamento al primo posto, seguito dalle prestazioni di consulenza.