Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine
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IH e altri, USS (che si rifà alla presa di posizione di IH), PES, CURAVIVA, CDOS e VA-SOS - FARES sono contrari alla riduzione a quattro mesi del termine per l’inoltro dei documenti prevista dall’articolo 110 capoverso 2 lettera b AP-OAI. Poiché per le organizzazioni mantello con diverse submandatarie il reporting costituisce un impegno molto oneroso, tale scadenza è considerata inattuabile per ragioni amministrative. Le organizzazioni mantello devono infatti controllare la completezza e l’esattezza dei conti annuali, delle quantità delle unità di prestazione e della contabilità analitica delle submandatarie e in seguito consolidare e verificare la plausibilità dei relativi dati. Una riduzione dei termini comporterebbe inevitabilmente la trasmissione di dati non verificati all’UFAS. Inoltre nella maggior parte dei casi i conti annuali sottoposti a revisione e approvati sono disponibili solamente tra aprile e giugno. Per queste ragioni, i partecipanti in questione auspicano il mantenimento del termine di sei mesi.
3.8.2 Ordine di priorità in riferimento all’articolo 101bis LAVS
3.8.2.1 In generale
In merito a questa parte del blocco tematico 8 sono pervenuti 33 pareri: si sono pronunciati 17 Cantoni (AG, AR, BE, BS, GE, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TI, TG, VD, VS e ZH), un partito politico (PSS), due associazioni mantello dei Comuni e delle città (ACS e UCS) e 13 altre organizzazioni in rappresentanza dei Cantoni e, soprattutto, del settore dell’assistenza alle persone anziane (CLASS, CDS, CDOS, ALZ CH, CURAVIVA, CIFC, Pro Senectute Svizzera, Pro Senectute AR, Pro Senectute TG, Ssup, Spitex Svizzera, CRS e VASOS - FARES).
Nel complesso, le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 101bis LAVS sono state accolte positivamente. Vari Cantoni e la CDOS plaudono alla trasparenza creata grazie all’inserimento delle relative norme nell’OAVS e sostengono sia il meccanismo di fissazione di un importo massimo per gli aiuti finanziari da parte del Consiglio federale, sia l’ordine di priorità. Per contro, altre due disposizioni non legate all’ordine di priorità, ma modificate nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, hanno raccolto pressoché esclusivamente critiche e pareri contrari. Numerosi partecipanti alla consultazione, in particolare le associazioni mantello dei Comuni e delle città e la maggior parte delle organizzazioni, interpretano in effetti tali modifiche come un disimpegno della Confederazione e temono conseguenze finanziarie negative per le collettività, le organizzazioni e l’offerta di prestazioni alle persone anziane.
3.8.2.2 In dettaglio
Precisazioni formali
Le tre organizzazioni di assistenza alle persone anziane Pro Senectute Svizzera, Spitex Svizzera e CRS chiedono di introdurre un riferimento alla legge sui sussidi (LSu2) nell’articolo 222 capoverso 1 AP-OAVS e di riservare gli aiuti finanziari alle organizzazioni di utilità pubblica attive su scala nazionale.
Versamento degli aiuti finanziari
Secondo ALZ CH, Pro Senectute Svizzera e CRS, la modalità di versamento e di calcolo in funzione del numero di prestazioni fornite è imprecisa o inadeguata, in quanto le prestazioni sono eterogenee e non possono essere contabilizzate in maniera uniforme. Per quanto riguarda l’articolo 223 capoverso 1 AP-OAVS, Pro Senectute Svizzera chiede che gli aiuti finanziari per le prestazioni di consulenza e i corsi siano versati sotto forma di importi forfettari e che il calcolo tenga debitamente conto della diversità delle prestazioni. La CRS propone di calcolare gli aiuti finanziari per le prestazioni di cui al capoverso 1 sulla base di un indicatore e chiede, per la formazione continua di cui al capoverso 3, un importo forfettario in funzione del numero di prestazioni fornite.