Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine
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Nuova proposta avanzata dai partecipanti alla consultazione
Entlastungsdienst Schweiz e le relative associazioni regionali (Entlastungsdienst ZH, Entlastungsdienst AG/SO, Entlastungsdienst SG), Entlastungsdienst Innerschwyz ed Entlastungsdienst Ostschweiz chiedono di concedere ai beneficiari di contributi per l’assistenza la possibilità di assumere i propri assistenti tramite un’organizzazione senza scopo di lucro.
Spese di viaggio
VD deplora il mantenimento del capoverso 5 dell’articolo 90 OAI, relativo alla concessione di buoni per i trasporti pubblici. Tale prassi è considerata anacronistica alla luce dell’evoluzione tecnologica e della soppressione degli sportelli FFS. Numerose organizzazioni private d’aiuto agli invalidi, tra cui IPT, ProRaris, graap, Verein Morbus Wilson e dravetsuisse, approvano l’abrogazione della disposizione relativa ai tragitti nel raggio locale, che pone rimedio alla disparità di trattamento insita nella regolamentazione attuale. Unitamente ad AGILE, hiki, IH, Pro Infirmis, Procap, Lega polmonare svizzera e a numerose altre organizzazioni il cui parere si rifà alla presa di posizione di IH o AGILE, chiedono inoltre di allineare l’ammontare del viatico (art. 90 cpv. 4 OAI) al rincaro intervenuto dal 1992, di procedere d’ora in poi a verifiche regolari (p. es. ogni cinque anni) e, all’occorrenza, di adeguare gli importi in questione. Rinviando alla presa di posizione di IH, anche Travail.Suisse condivide questa richiesta.
Destinatari del preavviso (art. 73bis cpv. 2 lett. g e h AP-OAI)
Tra i 18 partecipanti che si sono espressi al riguardo, oltre due terzi sono Cantoni (UR, SZ, OW, GL, SO, GR, AG, TG, VD, VS, NE, GE e JU). Secondo UR e CUAI, i destinatari del preavviso di cui all’articolo 73bis capoverso 2 AP-OAI vanno distinti tra quelli con e quelli senza qualità di parte, in modo da chiarire che i medici curanti e gli agenti esecutori non possono presentare obiezioni, sebbene da poco i preavvisi in materia di provvedimenti di reintegrazione debbano essere notificati anche a questi ultimi. Diversi Cantoni (SZ, OW, GL, SO, GR, TG, VS e NE) fanno notare che – nella versione tedesca – la terminologia dell’avamprogetto di ordinanza non corrisponde a quella del rapporto esplicativo, e chiedono di chiarire se si tratta di «provvedimenti di reintegrazione» (versione tedesca dell’ordinanza) o di «provvedimenti d’integrazione» (rapporto esplicativo). Ai fini di una maggiore chiarezza e di una migliore comprensione, auspicano pertanto l’inserimento di un rinvio all’articolo 8a LAI. I suddetti partecipanti fanno inoltre notare che, in caso di rifiuto di prestazioni, la notifica del preavviso non migliora la collaborazione con il medico curante, ma piuttosto accresce la quota delle obiezioni e gli oneri amministrativi. Per migliorare la collaborazione, essi propongono invece di notificare l’assegnazione di provvedimenti di reintegrazione ai fornitori di prestazioni, in modo che questi ultimi siano informati in dettaglio sul tipo, sulla durata e sul contenuto dei provvedimenti in questione. Non da ultimo sotto il profilo del diritto in materia di protezione dei dati, si dubita che una disposizione a livello di ordinanza sia sufficiente per una comunicazione di dati in questi casi. AG deplora che, nell’ambito della reintegrazione, il preavviso sia notificato al medico curante soltanto in caso di rifiuto di prestazioni o di accettazione parziale della richiesta di prestazioni. Se le prestazioni sono invece concesse per intero, ci si limita a una semplice comunicazione poiché non occorre una decisione con relativo preavviso. AG auspica che questa discrepanza venga corretta; JU è di parere simile. VD e GE si oppongono alla proposta di notificare il preavviso ai medici curanti. Oltre a paventare l’aumento degli oneri amministrativi, menzionato anche da altri Cantoni, VD sottolinea che il progetto di modifica introduce un’incertezza giuridica soprattutto per quanto riguarda il ruolo del medico curante che è deplorevole, a maggior ragione se si considera che la scadenza di 30 giorni per reagire a un preavviso dall’inizio del 2021 costituisce un termine che non può essere prorogato. A suo avviso, bisogna evitare che gli assicurati facciano affidamento sul loro medico curante per reagire e lascino passare involontariamente il termine per opporsi al preavviso. A tale proposito si è espresso anche GE, rilevando che non vi è ragione di notificare la bozza di decisione al medico curante, visto l’onere amministrativo che tale invio costituisce per l’ufficio AI, specialmente qualora, come sovente accade, vi siano più medici curanti . Ciò vale in particolare in caso di decisioni