Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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altresì alla Confederazione, laddove fosse necessario, di prevedere, nell’ambito delle convenzioni, la creazione di organizzazioni comuni dotate di personalità giuridica propria.

Lo strumento delle convenzioni di diritto pubblico tra diversi livelli statali ha il potenziale per favorire la buona riuscita e il successo del Governo elettronico. Al proposito va però osservato che le convenzioni sulla collaborazione tra Confederazione e Cantoni devono sempre salvaguardare le norme sulle competenze previste dalla Costituzione. Le convenzioni si focalizzeranno sull’attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione e si mantengono così entro i limiti imposti dalla ripartizione delle competenze prevista dalla Costituzione. Bisogna anche tenere conto delle preoccupazioni espresse verso tali convenzioni da chi teme di vedere compromessi i principi di democrazia e separazione dei poteri sui quali si fonda lo Stato federale e di diritto (al proposito, cfr. il n. 5.1.5).

Anche per quanto attiene alla digitalizzazione della collaborazione istituzionale transfrontaliera può emergere la necessità di concludere convenzioni sulla collaborazione con altri Stati o con organizzazioni internazionali. Il presente avamprogetto tiene conto anche di questo aspetto.

2.2 Secondo elemento: partecipazione della Confederazione in organizzazioni ai fini della collaborazione nel settore del Governo elettronico

Strettamente collegata con la conclusione di convenzioni sulla collaborazione, e in particolare con la creazione di organizzazioni comuni (secondo l’art. 5 cpv. 3 AP-LMeCA) a cui tali convenzioni sono finalizzate, è la tematica della partecipazione della Confederazione in organizzazioni. Prevedendo un’apposita base giuridica nella LMeCA, si intende mettere la Confederazione nelle condizioni di poter acquisire partecipazioni in organizzazioni nel settore del Governo elettronico per l’adempimento dei propri compiti. Questa necessità è stata evidenziata, non da ultimo, dalla fondazione, nel 2008, di eOperations (cfr. n. 1.3).

Con eOperations si intende creare un’organizzazione gestita congiuntamente da Confederazione, Cantoni e Comuni che si presenta come polo organizzativo e fornitrice competente di servizi per lʼattuazione di cooperazioni nel settore informatico dell’amministrazione pubblica anche oltre i livelli federali. Tuttavia, per realizzare questo progetto è necessario che la Confederazione diventi parte dell’organo responsabile a livello finanziario e decisionale, acquisendo quote sociali di eOperations Svizzera SA. Analoghe partecipazioni in organizzazioni esterne nel settore del Governo elettronico potranno rivelarsi necessarie anche in futuro. Perciò occorre creare una base giuridica di valenza generale e non limitata soltanto a eOperations.

2.3 Terzo elemento: delega di compiti amministrativi

La gestione congiunta di unʼorganizzazione o di unʼimpresa può richiedere la delega di determinati compiti nel campo delle attività amministrative ausiliarie. Per fare un esempio concreto di applicazione di questa norma di legge, si potrebbe ipotizzare di delegare a eOperations l’esecuzione di procedure di aggiudicazione e di servizi informatici nel campo delle TIC.

Lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione è un compito correlato alle facoltà di un’autorità sovrana. Pertanto, se a queste organizzazioni (nel primo caso di applicazione, a eOperations) si delega il compito di gestire le procedure di aggiudicazione è necessario anche attribuire loro delle competenze decisionali; non sarebbe infatti ipotizzabile lasciare che tali organizzazioni eseguano una procedura di aggiudicazione secondo le disposizioni del diritto in materia di appalti pubblici senza dar loro la possibilità, ad esempio, di pubblicare il bando, di aggiudicare la commessa, di escludere un offerente, di interrompere la procedura o, più in generale, di emanare decisioni riguardanti lo svolgimento della procedura. Le organizzazioni cui è stata affidata lʼesecuzione di procedure di aggiudicazione (ad es. eOperations) devono quindi disporre anche di competenze decisionali.

Il presente avamprogetto crea i presupposti giuridici per la delega di competenze in materia di acquisti a organizzazioni come eOperations. Per contro, non è oggetto del presente progetto legislativo stabilire se e secondo quali modalità devono essere concretamente delegati loro compiti in materia di