Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine
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Diritto applicabile alle procedure di appalto
Se la Confederazione detiene partecipazioni in unʼorganizzazione che funge da servizio dʼacquisto per committenti pubblici (come eOperations) e svariati committenti pubblici a diversi livelli statali mettono a concorso le loro prestazioni tramite questi stessi servizi, per determinare quale sia il diritto applicabile si considerano, in linea di principio, le quote di approvvigionamento dei committenti coinvolti. Il diritto applicabile sarà allora quello vigente nel luogo dove ha sede il committente con la quota di finanziamento più alta29. Questi principi resteranno validi anche dopo l’entrata in vigore della legge federale del 21 giugno 201930 sugli appalti pubblici (LAPub).
In deroga ai principi che precedono, secondo la riveduta legislazione in materia di acquisti pubblici, più committenti partecipanti a un appalto pubblico possono, di comune accordo, sottoporre l’appalto pubblico al diritto di un committente partecipante (art. 5 cpv. 2 LAPub).
Inoltre, le imprese pubbliche o private che godono di diritti esclusivi o speciali conferiti dalla Confederazione o che eseguono compiti nell’interesse nazionale potranno scegliere di sottoporre i loro appalti pubblici al diritto applicabile presso la loro sede o al diritto federale (art. 5 cpv. 3 LAPub).
Relativamente a entrambe queste disposizioni di legge, secondo il messaggio31 la scelta del diritto applicabile che le stesse prevedono per i committenti partecipanti persegue un utilizzo ottimale delle risorse. Al fine di garantire la certezza giuridica, la scelta del diritto applicabile deve essere fatta non caso per caso bensì per un certo periodo di tempo.
Necessità di intervenire sul diritto in materia di appalti pubblici
La necessità di intervenire concretamente sul diritto in materia di appalti pubblici riguarda soltanto gli aspetti organizzativi. Quando a unʼorganizzazione vengono delegate competenze in materia di acquisti diventa necessario chiarire alcuni aspetti: quale funzione è assegnata a detta organizzazione ai sensi della legislazione in materia di appalti pubblici, quali tipologie di beni e servizi può approvvigionare, a quali condizioni e come si configurano la delimitazione dei compiti e la collaborazione con gli altri organi preposti agli acquisti. Tali chiarimenti devono essere effettuati per ogni singolo caso di applicazione. Non sussiste invece alcuna necessità di disciplinamento sul piano legale formale.
A livello federale dovrà essere sancita la competenza di eOperations per gli acquisti delle TIC (nel quadro delle comunità di acquisto e gestione composte da enti pubblici di diversi livelli statali). Le possibilità di costituzione di eOperations come nuovo servizio dʼacquisto vanno dalla creazione di un cosiddetto ulteriore servizio dʼacquisto32, responsabile esclusivamente degli acquisti di beni e servizi appositamente designati, fino al conferimento di deleghe di competenze in materia di acquisti33. La decisione in merito all’eventuale conferimento di una delega spetta al servizio centrale d’acquisto competente o alla Conferenza degli acquisti della Confederazione, in funzione del tipo di delega necessaria.
2.3.2 Diritto fiscale
Di seguito sono descritte le diverse tipologie di imposte conformemente alla legislazione vigente sotto il profilo del trattamento fiscale delle organizzazioni, qualora la Confederazione vi acquisisse delle partecipazioni ai fini della collaborazione nell’impiego delle TIC.
Imposta federale diretta / imposte cantonali
Le imposte dirette (imposta sul reddito e imposta sullʼutile) vengono riscosse sia dalla Confederazione che dai Cantoni (e dai Comuni). Poiché in questo ambito le sovranità fiscali si sovrappongono, l’articolo 129 Cost. prevede la possibilità di armonizzare tali imposte. In virtù di questo principio costituzionale sono state emanate la legge federale del 14 dicembre 199034 sullʼarmonizzazione delle imposte
29 Art. 2c cpv. 1 ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11).
30 RU 2020 641
31 FF 2017 1587, 1628
32 Conformemente all’art. 10 dellʼordinanza del 24.10.2012 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale (OOAPub; RS 172.056.15).
33 Conformemente agli art. 12 segg. OOAPub.
34 RS 642.14