Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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Tasse di bollo

Le tasse di bollo federali sono tributi riscossi su determinate operazioni nellʼambito dei rapporti giuridici e della circolazione di capitali. La loro riscossione è legata alla costituzione di diritti di partecipazione, inclusi versamenti suppletivi (tassa di emissione), al commercio di titoli (tassa di negoziazione) o al pagamento del premio per determinate assicurazioni (tassa sui premi di assicurazione). Queste tasse sono disciplinate nella legge federale del 27 giugno 197338 sulle tasse di bollo (LTB).

In questa sede si considera la tassa di emissione (la tassa di negoziazione e la tassa sui premi di assicurazione non dovrebbero essere rilevanti). Lʼarticolo 6 LTB prevede eccezioni allʼobbligo di pagamento di questa tassa. Lʼarticolo 6 capoverso 1 lettera a LTB statuisce che non soggiacciono alla tassa di emissione i diritti di partecipazione in società che si dedicano a opere di pubblica utilità, purché siano soddisfatti i corrispondenti presupposti statutari. Lʼeventuale esonero delle imprese dal pagamento della tassa di emissione in virtù dellʼAP-LMeCA dovrà essere regolamentato in maniera esplicita allʼinterno della LTB.

Questo ulteriore regime derogatorio appare di fatto opportuno, in analogia allʼesenzione fiscale delle società che si dedicano a opere di pubblica utilità. Conseguentemente si propone di aggiungere la nuova lettera aterallʼarticolo 6 capoverso 1 LTB, in cui si preveda l’esonero dal pagamento della tassa di emissione per le società di proprietà esclusivamente pubblica che si dedicano a opere di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 1 dell’AP-LMeCA.

Imposta preventiva

Secondo l’articolo 4 della legge federale del 13 ottobre 196539 sull’imposta preventiva (LIP), i redditi di capitali mobili sono soggetti allʼimposta preventiva (art. 4 LIP) se non sussiste una delle eccezioni di cui allʼarticolo 5 LIP.

Concretamente, in questa sede ci si chiede se le prestazioni fornite da società anonime ai propri azionisti (esclusivamente enti pubblici) al prezzo di costo siano assoggettate allʼimposta preventiva.

1. Le prestazioni fornite ad azionisti che non sono conformi al principio del libero mercato sono considerate prestazioni valutabili in denaro e come tali sono assoggettate allʼimposta preventiva. In questa sede bisogna partire dal presupposto che a un terzo non coinvolto le prestazioni non verrebbero fornite al prezzo di costo.

2. Una procedura di notifica dovrebbe essere possibile se il numero degli azionisti a carico dei quali l’imposta dovrebbe essere trasferita non è superiore a 20 (art. 24 dell’ordinanza del 19.12.196640 sull’imposta preventiva; OIPrev).

3. Se lʼimposta preventiva deve essere pagata, deve esserci la possibilità di ottenerne il rimborso.

Poiché nella maggioranza di questi casi si può applicare la procedura di notifica e comunque, ossia qualora il pagamento dellʼimposta preventiva sia dovuto, è possibile ottenerne il rimborso totale, dal punto di vista dellʼAFC non è necessario prevedere una fattispecie derogatoria.

Bisogna inoltre considerare che l’imposta preventiva viene comunque riscossa, indipendentemente dall’attività tanto della società quanto del titolare dei diritti di partecipazione. La creazione di un’ulteriore fattispecie derogatoria sarebbe problematica a livello della sistematica fiscale e porterebbe a una disparità di trattamento delle società.

Imposte cantonali

Le imposte cantonali (e anche quelle comunali), come quelle immobiliari o sul passaggio di proprietà, in questa sede non dovrebbero essere rilevanti.

38RS 641.10

39RS 642.21

40 RS 642.211