Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine
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acquisti. Unʼeventuale delega dovrebbe in ogni caso rispettare le disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici ed essere in linea con la corrispondente strategia della Confederazione.
Spetta al Consiglio federale delegare le attività amministrative ausiliarie. Al riguardo, l’avamprogetto non specifica però se la delega deve avvenire mediante una norma giuridica (ordinanza) o una convenzione (nel senso di contratti di diritto amministrativo).
Nellʼambito di tale delega si dovrà in particolare verificare, oltre alla conformità con la strategia della Confederazione in materia di acquisti, secondo quali regole dovranno essere fatti gli acquisti e come tale delega influisce sulla possibilità della Confederazione di avere accesso alle prestazioni, segnatamente se la Confederazione può ricevere prestazioni dellʼorganizzazione senza che si renda necessaria una procedura di aggiudicazione supplementare.
Di seguito vengono illustrati i principali ambiti giuridici e normativi interessati da una delega di compiti o da una partecipazione della Confederazione (n. 2.3.1– 2.3.4).
2.3.1 Diritto in materia di appalti pubblici
Quando si tratta di affidare a organizzazioni lʼesecuzione di procedure di aggiudicazione, occorre anche chiarire brevemente le condizioni quadro in materia di appalti pubblici rilevanti laddove la Confederazione, sulla base della normativa proposta, prenda in considerazione la possibilità di delegare loro tale compito amministrativo. I punti fondamentali riguardanti il diritto sugli appalti pubblici sono delucidati di seguito, prendendo come esempio eOperations.
eOperations è nata per favorire la collaborazione tra enti pubblici. Di conseguenza non fornirà servizi al mercato, ossia ai privati. I committenti, ovvero i clienti di eOperations, possono essere:
enti pubblici che fanno anche parte (sono membri) dellʼorgano responsabile a livello finanziario e decisionale di eOperations;
enti pubblici che non fanno parte dellʼorgano responsabile a livello finanziario e decisionale di eOperations;
organizzazioni alle quali enti pubblici partecipano in qualità di organi responsabili a livello finanziario e decisionale (ad es. associazioni, società anonime della Confederazione e dei Cantoni).
Secondo quanto riportato in una perizia della Commissione della concorrenza (COMCO)26, si parla di appalto pubblico quando tra un committente pubblico e un fornitore di prestazioni (privato) viene sottoscritto un contratto avente per oggetto la fornitura di beni, lʼesecuzione di lavori di costruzione o la prestazione di servizi a fronte di un pagamento da parte dello Stato. Taluni flussi di prestazioni, pur coinvolgendo due attori statali, non sono invece considerati appalti pubblici secondo la normativa in materia e, in presenza di determinate condizioni, sono esclusi dal campo di applicazione di tale normativa in quanto fattispecie derogatoria. Per quanto riguarda il primo esempio concreto di applicazione ciò significa che, se tutti i clienti di eOperations sono anche membri del suo organo responsabile a livello finanziario e decisionale, eOperations soddisferà i requisiti previsti dall’eccezione «quasi-inhouse»27, cosicché i clienti (enti pubblici partecipanti) potranno ricevere le prestazioni da eOperations senza essere soggetti alla normativa sugli appalti pubblici28. Nel caso in esame, i requisiti per lʼeccezione «quasi-in-house» sarebbero soddisfatti anche se eOperations realizzasse almeno l’80 per cento della sua cifra d’affari unicamente con i membri dellʼorgano responsabile al cui controllo è soggetta (Confederazione e Cantoni) e il 20 per cento al massimo della sua cifra d’affari con clienti che non esercitano alcun controllo su di essa.
26 Perizia dell’1.12.2014 svolta dalla COMCO allʼattenzione dellʼUFG concernente il progetto eOperations Svizzera, n. marg. 30. La perizia, disponibile in tedesco, è consultabile allʼindirizzo: www.eoperations.ch/wp-content/uploads/2018/11/WEKO-Gutachten-eOperations-Schweiz.pdf.
27 Con eccezione «quasi-in-house» si intende un acquisto fatto da un committente pubblico presso unʼaltra persona giuridica sulla quale detiene il controllo esclusivo e che opera in misura preponderante per esso (ossia solo in misura limitata per altri clienti, sia pubblici che privati, che non esercitano su di lei alcun controllo). A livello europeo, la prassi ha identificato il requisito della misura preponderante in una percentuale minima del fatturato pari allʼ80 %, da realizzarsi con attività svolte per conto del committente esercitante il controllo. Una sottocategoria dellʼeccezione «quasi-in-house» è quella dellʼacquisto fatto da un committente pubblico presso unʼaltra persona giuridica sulla quale egli detiene il controllo congiuntamente con altri committenti pubblici e che opera essenzialmente per conto dei committenti esercitanti il controllo (ossia solo in misura limitata per contro di altri clienti, sia pubblici che privati, che non esercitano su di lei alcun controllo).
28 Per quanto riguarda le organizzazioni gestite da enti pubblici (ad es. associazioni, società anonime della Confederazione e dei Cantoni) va tuttavia segnalato che queste devono avere carattere pubblico. Le società anonime, pur essendo detenute da enti pubblici, sono però attive sul mercato (ad es. le banche cantonali) e non potrebbero pertanto rientrare in questa categoria.