Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e la legge federale del 14 dicembre 199035 sullʼimposta federale diretta (LIFD).

In questa sede si pone la questione dell’imposizione delle organizzazioni e delle istituzioni comuni di proprietà pubblica. Sia la LIFD che la LAID prevedono lʼesenzione dallʼimposta sullʼutile per le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica (esenzione dallʼobbligo fiscale soggettivo). Questa esenzione si applica allʼutile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini (art. 56 lett. g LIFD; art. 23 cpv. 1 lett. f LAID). Per beneficiare di tale esenzione fiscale, per ogni singola organizzazione o istituzione deve essere presentata una richiesta presso le competenti autorità fiscali cantonali. I presupposti materiali per ottenere lʼesenzione fiscale sono il perseguimento di uno scopo pubblico o di utilità pubblica (lo scopo di lucro o dell’autoaiuto non sono quindi contemplati), il fatto che le disponibilità finanziarie siano destinate in maniera vincolante al perseguimento di tale scopo e il principio della neutralità concorrenziale. Inoltre i dividendi non devono essere distribuiti (perlomeno non in misura eccessiva). LʼAmministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ritiene che le imprese interessate saranno in grado di soddisfare questi presupposti. Non si rende pertanto necessario alcun intervento normativo nell’ambito delle imposte dirette.

Imposta sul valore aggiunto

La collaborazione tra gli enti pubblici può esplicarsi in modi diversi. Una possibilità è costituire e fondare una società comune. La legislazione in materia d’imposta sul valore aggiunto considera le prestazioni rese o ricevute da queste società escluse dallʼimposta se sussistono determinate condizioni previste dalla legge. Come recita lʼarticolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera b della legge del 12 giugno 200936 sull’IVA (LIVA), entrato in vigore il 1° gennaio 2018, sono escluse dallʼimposta sul valore aggiunto le prestazioni effettuate tra società alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative. Secondo il tenore della disposizione, è irrilevante se a fornire o a ricevere la prestazione è la collettività pubblica (partecipante) nella sua totalità o solo una delle sue unità organizzative (ad es. il servizio X.).

Allʼarticolo 38 capoverso 1 dellʼordinanza del 27 novembre 200937 sull’IVA (OIVA) si precisa che il termine «partecipazione» è riferito ai rapporti di partecipazione non solo diretta, ma anche indiretta. L’esclusione dall’imposta si estende alle prestazioni tra società alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali società (art. 38 cpv. 3 OIVA).

Per contro, l’esclusione dallʼimposta non è applicabile se:

 a partecipare alla società (comune) non sono esclusivamente delle collettività pubbliche: questi casi sono già di per sé esclusi dal campo di applicazione dellʼesclusione dallʼimposta;

 pur trattandosi di una società alla quale partecipano esclusivamente collettività pubbliche, il rapporto di prestazione avviene però con collettività pubbliche senza partecipazione o con privati. Siffatte prestazioni sono escluse dal campo di applicazione dellʼesclusione dallʼimposta. Questʼultima infatti si applica soltanto ai casi esplicitamente menzionati allʼarticolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera b LIVA.

Questa regolamentazione consente di limitare i conflitti tra lʼincentivazione della collaborazione tra enti pubblici da un lato e le distorsioni concorrenziali nei confronti di soggetti che non sono enti pubblici dallʼaltro. Per il resto, le attività per cui è prevista lʼesclusione dallʼimposta non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Alla luce di quanto precede, neppure per quanto riguarda lʼimposta sul valore aggiunto si rendono necessari interventi normativi.

35RS 642.11

36RS 641.20

37 RS 641.201