Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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Nella Strategia open government data47 (la seconda strategia dopo quella del periodo 2014–2018), approvata dal Consiglio federale il 30 novembre 2018, viene postulata la linea guida strategica «open data by default» in virtù della quale, salvo prescrizioni legali contrarie, i dati prodotti o commissionati da organi statali vanno considerati dati pubblici aperti e dal 2020, se tecnicamente e giuridicamente fattibile, devono essere pubblicati dai proprietari in forma leggibile da una macchina. Questi dati devono essere resi disponibili su una piattaforma centrale mediante rimando che consenta il libero accesso ai dati pubblici in Svizzera (presumibilmente: «opendata.swiss»). Su incarico del Consiglio federale e in collaborazione con gli uffici interessati, il DFI (Segreteria generale dell’Ufficio federale di statistica [UST]) ha verificato quali interventi legislativi fossero necessari per conferire validità alla strategia e segnatamente all’utilizzo gratuito dei dati che sono oggi a pagamento. L’articolo 11 AP-LMeCA riflette l’esito di tale verifica.

Sono definiti OGD i dati delle amministrazioni pubbliche che, in ragione della loro utilità, devono essere generalmente accessibili e liberamente riutilizzabili. Si tratta nello specifico di un servizio (gratuito) della Confederazione che, analogamente agli OSS, può essere identificato come prestazione di servizi elettronica della Confederazione ai sensi dell’articolo 1 lettera b AP-LMeCA. L’integrazione dei principi relativi agli OGD nella presente legge appare quindi evidente.

L’integrazione dei principi relativi agli OGD nella legge del 17 dicembre 200448 sulla trasparenza (LTras) è stata nuovamente respinta nel quadro dei lavori del gruppo di lavoro OGD Diritto49. Benché il principio OGD sia senz’altro strettamente collegato con le finalità della LTras, visto che tutti i dati che possono essere resi pubblici come OGD rientrano anche nel campo di applicazione della LTras e la loro libera accessibilità contribuisce alla maggiore trasparenza dell’amministrazione, esistono però anche delle differenze fondamentali che precludono l’integrazione degli OGD nella LTras: in quest’ultima è compresa ogni informazione registrata su un supporto qualsiasi, in possesso dell’autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata e concernente l’adempimento di un compito pubblico. Ai sensi della LTras sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate (art. 5 LTras). Nel campo di applicazione degli OGD rientrano invece solo dati salvati in forma elettronica e strutturati in collezioni. Se i dati sono resi pubblicamente accessibili come OGD ai sensi della presente legge, il diritto di consultazione è considerato adempiuto conformemente alla LTras, ma per tutti (cfr. art. 6 cpv. 3 LTras).

Gli OGD non devono essere trattati alla stregua di un nuovo compito amministrativo a sé stante, bensì quale attività accessoria delle unità amministrative. Le esperienze con gli OGD di taluni Cantoni e di altri Stati, tuttavia, mostrano che l’attuazione comporta inevitabilmente degli oneri. Per questo bisogna procedere a tappe, in modo da consentire alle unità amministrative di compensare per quanto possibile al loro interno tali oneri. Per contro, i dati che secondo i principi degli OGD possono essere messi a disposizione solo a fronte di oneri eccessivi non rientrano in alcun modo nel campo di applicazione della legge. Inoltre, per prestazioni di servizi relative a dati particolari riguardanti i clienti, le unità amministrative devono poter continuare a riscuotere emolumenti che consentano loro di coprire l’onere supplementare (secondo l’art. 46a cpv. 1 della legge del 21.3.199750 sull’Amministrazione del Governo e dell’Amministrazione, [LOGA]).

Il termine «dati» è inteso in senso lato, al fine di ottemperare al principio «open data by default» che deve essere recepito nella legge. Si tratta di unità isolate o isolabili che possono essere trattate e analizzate elettronicamente. Sono, ad esempio, dati prodotti per uno scopo preciso (statistiche, dati finanziari, registri) o misurazioni (dati meteorologici, geodati, informazioni sul traffico), ma anche altre informazioni che possono essere trattate come dati, quali elenchi (premi di casse malati, sostanze vietate, beni di cui non è consentita l’esportazione), testi strutturati o non strutturati (cataloghi di archivi o biblioteche, testi giuridici) o produzioni multimediali (immagini, documenti audiovisivi digitali, inclusi i rispettivi metadati). Vista la difficoltà di dare a tali dati una definizione integrabile in una disposizione trasversale valida per tutte le unità amministrative, si parte dal presupposto che, in linea di massima, secondo i principi relativi agli OGD, tutti i dati devono essere pubblicati, salvo quelli che rientrano in una delle categorie di esclusione chiaramente definite. Il motivo per cui l’obbligo di pubblicazione è limitato in maniera generale ai dati già disponibili in forma elettronica e strutturati in raccolte non risiede tanto nella difficoltà (qualitativa) di definire i dati coinvolti. Si tratta piuttosto di una necessità che

47N. 4.2.3, FF 2019 813, 817.

48RS 152.3

49L’integrazione nella LTras era già stata respinta nel quadro dei chiarimenti resi nel 2015 dal gruppo di lavoro Diritto OGD di allora.

50 RS 172.010