Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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legge, i servizi di base e i servizi elettronici necessari. Inoltre, nellʼambito delle competenze riconosciutele dalla Costituzione nonché in sede di esecuzione del diritto federale da parte dei Cantoni,

con la gestione dei servizi di base e dei servizi elettronici la Confederazione dovrebbe poter creare il necessario grado di obbligatorietà e di standardizzazione al fine di garantire lʼinteroperabilità sul piano tanto orizzontale quanto verticale. Questo presuppone però che la Confederazione possa obbligare sia le autorità cantonali, sia i loro organi amministrativi esterni, che attuando o eseguendo il diritto federale offrono prestazioni di Governo elettronico, a utilizzare i servizi elettronici delle autorità designati (assumendosi i costi in proporzione). Riguardo a compiti esclusivamente cantonali o comunali, alla Confederazione dovrebbe essere anche consentito gestire a titolo oneroso, anche per conto dei Cantoni e dei Comuni, i servizi elettronici delle autorità che tuttora gestisce per adempiere i compiti federali, così da permettere loro di adempiere i propri compiti.

2.4.4 Obbligatorietà degli standard

Gli standard facilitano la collaborazione, semplificano le soluzioni tecniche, abbassano i costi, rendono possibile lʼinteroperabilità e generano trasparenza.

Secondo la Strategia di e-government Svizzera 2020-2023, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni mirano a soluzioni standardizzate e interfacce aperte. Essi consentono così una digitalizzazione sostenibile e a costi contenuti di prestazioni e procedure amministrative, nonché la trasmissione di dati senza discontinuità tra le autorità di tutti i livelli statali.

Per conseguire questo obiettivo, l’avamprogetto contiene una disposizione che permette alla Confederazione di dichiarare obbligatori determinati standard, se ciò fosse utile per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale da parte delle autorità della Confederazione e dei Cantoni, nonché da parte di organizzazioni o persone esterne incaricate di adempiere compiti amministrativi.

2.5 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Attualmente la Confederazione non dispone di alcuna base giuridica che le consenta, nel rispetto del principio di legalità, di acquisire partecipazioni in altre organizzazioni o imprese a fini di collaborazione nel settore del Governo elettronico. La prevista partecipazione della Confederazione a eOperations ha reso evidente la necessità di legiferare in tal senso. Non potendo escludere future partecipazioni della Confederazione ad altre organizzazioni ai fini della collaborazione nel settore del Governo elettronico, occorre creare una norma di carattere generale e astratto che disciplini tali partecipazioni. In questo contesto, alla Confederazione dovrebbe altresì essere data la facoltà di delegare compiti amministrativi nel campo delle attività amministrative ausiliarie a organizzazioni e imprese e di assumersi i relativi impegni di finanziamento.

Con unʼulteriore disposizione di legge si vuole mettere la Confederazione in condizione di concludere convenzioni sulla collaborazione nel settore del Governo elettronico con i Cantoni, altri Stati e organizzazioni e in tal modo di prevedere, all’occorrenza, anche la creazione di organizzazioni comuni. Con questa ampia base si intende dare al Consiglio federale, nellʼambito della collaborazione con gli enti pubblici di tutti i livelli statali, la possibilità di utilizzare la forma di cooperazione più vantaggiosa per la finalità di volta in volta perseguita.

Con una regolamentazione facente riferimento a una norma giuridica dell’impiego e della messa a disposizione di OSS nellʼambito della Confederazione si intendono inoltre superare le incertezze giuridiche che insorgono nel momento in cui la Confederazione trasmette OSS ad altri senza far pagare i relativi diritti di licenza.

La base giuridica proposta per gli OGD realizza la linea guida strategica «open data by default», al fine di poter attuare in maniera omogenea l’auspicata cultura del libero accesso ai dati in tutte le unità amministrative. Ess crea certezza del diritto fornendo all’Amministrazione federale la base giuridica esplicita per attuare il principio OGD (principio della legalità nella gestione delle prestazioni).

La gestione di servizi di base e di servizi elettronici da parte della Confederazione e l’obbligatorietà degli standard sono altri strumenti che favoriscono la digitalizzazione dellʼamministrazione e, anzi,