Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine
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rivestono unʼimportanza fondamentale per ottenere un Governo elettronico funzionante in tutta la Svizzera. In particolare, grazie alla prevista possibilità della Confederazione di dichiarare obbligatorio, in sede di esecuzione del diritto federale, lʼutilizzo di determinati servizi di base o servizi elettronici da parte dei Cantoni nonché di definire determinati standard, è garantita lʼinteroperabilità tra i diversi livelli statali. Senza un appoggio legale chiaramente definito, questi strumenti non riescono a dispiegare il loro potenziale e, nei casi concreti di applicazione, sorgono continuamente interrogativi, in particolare sullʼammissibilità del loro utilizzo e sulla relativa competenza decisionale. Ma anche nell’ottica del principio di legalità, secondo cui lʼamministrazione può agire sostanzialmente solo in virtù e nel quadro di una base legale valida, le basi giuridiche risultano indispensabili per la gestione di servizi di base e di servizi elettronici, oltre che per la definizione degli standard.
Una possibile alternativa (non vagliata in questa sede) alla conclusione di convenzioni tra enti pubblici svizzeri e alla delega di compiti e competenze a organi comuni sarebbe quella di trasferire i corrispondenti compiti alla Confederazione (per maggiori dettagli al proposito, cfr. n. 5.1.5).
2.6 Armonizzazione tra compiti e finanze
La creazione di una base legale per la collaborazione con altri enti pubblici e per gli ulteriori campi in cui è previsto l’impiego di mezzi elettronici come quelli precedentemente illustrati (OSS, OGD, servizi di base, servizi elettronici, definizione di standard) non comporta costi considerevoli né crea, di per sé, benefici quantificabili. Si prevede però che in futuro ne deriveranno notevoli risparmi.
L’attuazione del principio OGD non sarà possibile senza alcun onere, e, visti i mancati introiti derivanti dal pagamento degli emolumenti, questo comporta inevitabilmente minori entrate per la Confederazione. Secondo la verifica trasversale54 del CDF sull’attuazione della Strategia open government data presso la Confederazione, la riduzione delle entrate è comunque relativamente contenuta e trascurabile, se paragonata al valore aggiunto che si prevede possa derivarne per l’economia nazionale. Inoltre, attuando il principio a tappe limitandosi a considerare i dati che possono essere trattati in maniera conforme al principio ma senza ricorrere a mezzi supplementari importanti, i costi necessari (iniziali e correnti) vengono contenuti e possono quindi essere compensati meglio internamente.
Lo sviluppo e la gestione di servizi di base e di servizi elettronici comporteranno invece dei costi. Al momento non è possibile stimarli; bisognerà quantificarli caso per caso. Se i servizi sono gestiti per conto dei Cantoni (che sia sulla base di una dichiarazione di obbligatorietà o a seguito della loro messa a disposizione), i costi che ne derivano devono essere scaricati. L’avamprogetto prevede altresì che la Confederazione possa erogare aiuti finanziari nel settore del Governo elettronico se utili per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale. In questo modo si tiene conto del fatto che le prestazioni nel settore del Governo elettronico vengono fornite anche da beneficiari esterni all’Amministrazione federale, agevolando in tal modo l’esecuzione del diritto federale.
Lʼefficacia dei progetti di collaborazione dovrà essere valutata caso per caso dalle autorità aventi competenza decisionale in base a una stima tra costi e benefici.
2.7 Attuazione
Per rispondere allʼattuale necessità di un intervento normativo, la soluzione proposta prevede lʼemanazione di una specifica «legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità». Il titolo di questo atto normativo è formulato in termini generici, in modo che anche i futuri intenti legislativi nel vasto e in costante crescita settore di impiego dei mezzi elettronici (segnatamente nel campo del Governo elettronico e dellʼamministrazione digitale) possano disporre di uno strumento specifico e coerente. La legge federale proposta va ad arricchire, con modalità digitali supplementari, le disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa analogica conformemente alla LOGA.
Nel quadro dei lavori preliminari si è voluto verificare se le nuove norme sulle forme di collaborazione in ambito di prestazioni digitali delle autorità potessero essere inserite in un atto già esistente (tra cui la LOGA) o – come atto mantello – in varie leggi federali, anziché renderle oggetto di una legge ad hoc. Alla fine si è scelto di escludere questa possibilità, sia perché gli atti normativi in questione hanno
54 Verifica trasversale n. 17491 del 24.7.2018.