Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
che le competono oppure acquistarli sul mercato (la cosiddetta decisione «make or buy»). Analogamente alla normativa in materia di appalti pubblici, si aggiudica la commessa l’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Non fa alcuna differenza se si tratta di un software open source o proprietario.
Una regolamentazione specifica per lʼutilizzo di OSS nellʼambito dell’Amministrazione federale, facente riferimento a una norma giuridica, non è pertanto necessaria43. Di conseguenza, il presente avamprogetto non prevede alcuna disposizione in merito all’acquisto e all’utilizzo di tale software. In seguito si dovrà chiarire se occorra avere una base giuridica affinché la Confederazione possa mettere a disposizione di altri enti pubblici (oltre che di altre parti interessate) il software che essa stessa sviluppa o fa sviluppare da altri (compresi gli ulteriori sviluppi) per poter adempiere i propri compiti.
Messa a disposizione di OSS da parte dell’Amministrazione federale
La messa a disposizione di OSS può avvenire in contesti diversi, quindi può essere diversa la motivazione per farlo. Per lʼAmministrazione federale la messa a disposizione di OSS è auspicabile segnatamente nei seguenti tre casi:
se la Confederazione sviluppa software per adempiere i propri compiti, può essere suo interesse permettere ad altri enti pubblici o a privati di utilizzarlo, in modo da semplificare i compiti dell’amministrazione pubblica, e in particolare agevolare la collaborazione nello svolgimento di mansioni condivise;
sia in caso di utilizzo di OSS esistenti, sia in caso di sviluppi di software elaborati internamente alla Confederazione, la messa a disposizione del codice può determinare o contribuire alla formazione di una comunità di sviluppatori che a sua volta potrà svilupparli ulteriormente. Questo può essere utile per l’Amministrazione federale, se serve a migliorare la qualità dei software o a integrarli con nuove funzioni;
nei casi in cui la Confederazione utilizza e sviluppa OSS esistenti, può rivelarsi interessante la messa a disposizione nell’ambito della licenza concessa alla Confederazione.
Secondo quanto indicato nel rapporto del 22 marzo 201744 del Consiglio federale concernente la messa a disposizione di OSS da parte dellʼAmministrazione federale, redatto in adempimento del postulato 14.4275, per la distribuzione a titolo oneroso di software esistono già basi giuridiche, nello specifico all’articolo 41 e seguente LFC. La distribuzione a titolo oneroso di software deve necessariamente avvenire tramite le unità amministrative della Confederazione menzionate allʼarticolo 41a capoverso 1 LFC o in una legge speciale.
Secondo il Consiglio federale resta però da capire se la distribuzione di software senza il pagamento di licenze necessiti una base legale.
In virtù del principio che vuole lʼordinamento economico non sottoposto allo Stato, unʼunità amministrativa può fornire prestazioni commerciali a terzi soltanto se autorizzata a farlo a norma di legge (art. 41 LFC). Resta quindi da chiarire se la distribuzione di software a titolo gratuito o senza il pagamento di licenze costituisca o no unʼattività economica. Se la risposta è affermativa, si applicano le limitazioni imposte dal principio che vuole lʼordinamento economico non sottoposto allo Stato e in virtù del quale unʼattività economica della Confederazione deve essere svolta nellʼinteresse pubblico, deve prevedere una base legale formale, deve essere proporzionale e deve rispettare il principio della neutralità concorrenziale. Se invece si ritiene che la distribuzione di OSS senza il pagamento di licenze non possa essere considerata unʼattività economica, la si può considerare un prodotto accessorio dellʼattività amministrativa ausiliaria. Tale distribuzione non richiede unʼapposita base legale, poiché è sempre e comunque coperta dalla base legale che regge il compito amministrativo a cui fornisce supporto.
Necessità di una base legale formale
Sul fatto che la messa a disposizione di OSS senza il pagamento di licenze richieda una base legale formale le opinioni sono contrastanti.
43 T. Poledna, S. Schlauri, S. Schweizer, op. cit., n. marg. 398.
44 Il rapporto, disponibile in francese e tedesco, è consultabile allʼindirizzo: https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-66081.html.