Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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 LʼOrgano direzione informatica della Confederazione (ODIC) ha commissionato al dr. iur. G. Müller e al dr. iur. S. Vogel una perizia volta a chiarire se allʼAmministrazione federale sia o meno consentito mettere a disposizione soluzioni OSS e, in caso affermativo, a quali condizioni. Nella loro perizia, gli autori sostengono che qualsiasi prestazione negoziabile resa a terzi deve essere considerata un’attività economica. Lo scopo di lucro o il titolo oneroso, pur essendo caratteristici, non sarebbero però determinanti. La distribuzione gratuita di software a terzi da parte dello Stato genererebbe una distorsione concorrenziale. Di conseguenza, sarebbe necessario prevedere una base legale.

 Di parere opposto sono invece il prof. dr. iur. T. Poledna, il prof. dr. S. Schlauri e il giurista S. Schweizer, secondo i quali nella maggior parte dei casi la mera messa a disposizione gratuita del codice sorgente non rappresenterebbe una prestazione negoziabile. Per renderla tale dovrebbero essere inclusi anche servizi complementari quali lʼintegrazione, la manutenzione, lʼassistenza e la sicurezza informatica, che consentano di utilizzare anche il codice. Determinante sarebbe inoltre la motivazione per cui un software viene reso pubblico mediante una licenza open source: se la motivazione è ottimizzare un software utilizzato come strumento aziendale, allora si tratterebbe di acquisto di risorse e quindi di amministrazione ausiliare, indirettamente finalizzata all’adempimento di un compito pubblico. Dʼaltronde il modello di utilizzo open source è molto diffuso nell’economia privata e, finché lo Stato utilizza e distribuisce OSS esattamente come lo farebbero i privati, la neutralità concorrenziale rimane garantita. Una base legale formale quindi sarebbe necessaria solo in casi del tutto eccezionali, segnatamente qualora lʼofferta di OSS da parte dell’amministrazione pubblica causasse gravi (fattive) limitazioni della libertà economica o fosse sviluppata e resa disponibile al pubblico senza che vi sia un qualsivoglia legame oggettivo con lʼattività dellʼunità amministrativa45.

In questa sede, la questione dell’eventuale necessità di una base legale formale può intanto essere lasciata in sospeso. Quand’anche la si ritesse superflua, la situazione giuridica incerta funge già di per sé da elemento inibitore per la messa a disposizione di OSS. Pertanto, la creazione di una base legale formale è opportuna, non fosse altro che ai fini della certezza del diritto e per dare allʼAmministrazione federale la libertà di cui ha bisogno per gestire gli OSS e garantirsi una gestione informatica al passo coi tempi.

Conclusioni sulla tematica degli OSS

L’avamprogetto contiene una disposizione che dà espressamente alle autorità federali assoggettate alla legge la facoltà di trasmettere OSS a chi ne fosse interessato (altri enti pubblici, privati) senza che questi debbano pagare alcun diritto di licenza. Per quanto riguarda la trasmissione a pagamento di OSS, nella LFC è già prevista una base legale sufficiente. Questa deve avvenire tramite le unità amministrative menzionate all’articolo 41a capoverso 1 LFC o in una legge speciale.

2.4.2 Open government data

Nella sua quotidianità, l’amministrazione rileva e tratta molti dati che devono essere resi accessibili a tutti gli interessati, gratuitamente e alle stesse condizioni giuridiche e tecniche (a bassa soglia), a meno che non vi si opponga un legittimo interesse di protezione preponderante. Questi dati costituiscono un contributo essenziale al dibattito politico, in quanto promuovono la trasparenza e la partecipazione, rafforzano il senso di responsabilità e contribuiscono all’aumento del valore aggiunto (incremento dell’efficienza in seno all’amministrazione, innovazione, realizzazione di nuovi modelli imprenditoriali) e all’attuazione dell’Agenda 203046 delle Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile. Dare la possibilità di utilizzare liberamente dati pubblici elaborabili anche con l’ausilio di mezzi informatici diventa così parte integrante delle prestazioni elettroniche che le autorità forniscono alla popolazione, all’economia, alla scienza e all’amministrazione in maniera trasparente, a costi contenuti e senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. Ciò costituisce un presupposto affinché nell’opinione pubblica si possano sviluppare soluzioni politiche e si possa aumentare il valore aggiunto.

45 Cfr. il rapporto del 22.3.2017 del Consiglio federale concernente la messa a disposizione di software open source da parte dellʼAmministrazione federale già menzionato, consultabile allʼindirizzo: https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-66081.html.

46 L’Agenda 2030 è consultabile all’indirizzo: www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Cooperazione internazionale.