Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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2.3.3 Finanziamento

Lʼauspicata partecipazione della Confederazione in organizzazioni o imprese ai fini della collaborazione nel settore del Governo elettronico deve concretizzarsi con lʼacquisto di quote societarie. Partecipazioni di questo genere hanno carattere di sussidio se non corrispondono ad alcuna controprestazione diretta, e per questo vanno tutelati i principi del diritto in materia di sussidi (cfr. al proposito il

n. 5.4). In particolare richiedono una base legale formale, che si intende creare con il presente progetto.

Una base giuridica viene creata anche per l’erogazione di aiuti finanziari nel settore del Governo elettronico:

a. ai Cantoni;

b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell’esecuzione del diritto federale, che non appartengono all’Amministrazione federale o a quella cantonale;

c. ad altre organizzazioni con le quali la Confederazione conclude convenzioni sulla collaborazione (secondo l’art. 5 AP-LMeCA) o alle quali la Confederazione partecipa.

Gli aiuti finanziari da parte della Confederazione sono però ammissibili solo se utili per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale.

Il finanziamento dell’esercizio corrente dell’organizzazione è oggetto della presente norma solo se ha carattere di sussidio. Ad esso non è assimilabile l’acquisto a titolo oneroso di prestazioni dell’organizzazione da parte del suo organo responsabile a livello finanziario e decisionale. Questo finanziamento è disciplinato dal diritto in materia di contratti e appalti pubblici applicabile.

2.3.4 Rapporti giuridici

Alle organizzazioni il compito amministrativo (nellʼambito delle attività amministrative ausiliarie) può essere delegato in due modi, segnatamente in virtù di un contratto di diritto amministrativo o mediante unʼordinanza. In sede di effettiva delega dei compiti, si devono poi chiarire diversi rapporti giuridici, in particolare:

 il diritto applicabile, segnatamente il diritto in materia di appalti pubblici applicabile;

 la vigilanza sulle organizzazioni e sulle persone cui sono affidati i compiti;

 la gestione delle organizzazioni e delle persone.

L’elenco dei settori giuridici, pur non essendo esaustivo, intende tuttavia evidenziare che non tutti i rapporti giuridici delle organizzazioni possono essere regolamentati, ma solo le questioni accessorie, per così dire interne, inerenti alla gestione dellʼorganizzazione. In particolare non è contemplato il diritto al quale sottostanno i contratti con fornitori privati o con fornitori di prestazioni ai quali si applica il diritto privato, come sempre avviene nel campo del diritto sugli appalti pubblici.

Laddove possibile, la regolamentazione dei suddetti rapporti giuridici si limiterà a fare riferimento alla normativa già in essere, pur non escludendo regolamentazioni ad hoc, improntate alla situazione specifica dellʼorganizzazione.

2.4 Ulteriori campi di applicazione in cui è previsto l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità

Con il decreto del 30 gennaio 2019 citato al numero 1.4, il Consiglio federale ha conferito al DFF un ulteriore incarico, da svolgersi contestualmente allʼelaborazione delle basi giuridiche per la collaborazione nel settore del Governo elettronico: chiarire con una norma legale anche le principali questioni riguardanti lʼimpiego e la messa a disposizione di OSS (nuovi sviluppi e ulteriori sviluppi) da parte dell’Amministrazione federale. La messa a disposizione di OSS è peraltro oggetto anche di un incarico formulato dal Consiglio federale il 22 marzo 2017 in relazione al postulato 14.4275 «Come fare per permettere esplicitamente il rilascio di software open source da parte della Confederazione?», depo-