Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
Per maggiori informazioni si rimanda al numero 2.4.3.
I processi aziendali vengono svolti grazie a specifiche applicazioni di Governo elettronico (servizi elettronici o servizi di Governo elettronico). Con questi servizi si intendono tutte le offerte e tutti i servizi che permettono, con effetto giuridicamente vincolante, una collaborazione elettronica continua tra gli organi pubblici e tra questi ultimi e terzi (popolazione ed economia). Il riferimento non è solo alle offerte e ai servizi che hanno unʼutilità diretta per le persone fisiche o le imprese oppure direttamente utilizzati da queste, ma anche ai servizi interni allʼamministrazione58.
Come esempio di un servizio elettronico citiamo «eTraslocoCH»59, un servizio che intende dare la possibilità di comunicare e gestire elettronicamente i cambiamenti di indirizzo. Tra gli altri progetti in corso menzioniamo, a titolo di esempio, il sistema di validazione della firma elettronica per i documenti rilasciati dalle autorità.
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L’avamprogetto non prevede conseguenze giuridiche diverse per i termini «servizio di base» e «servizio elettronico».
Articolo 4 Principi
Capoverso 1
Il principale vantaggio che la popolazione e le imprese possono trarre dal Governo elettronico è la maggiore semplicità, rapidità e trasparenza di tutte le interazioni con le amministrazioni e le organizzazioni pubbliche. Il progresso tecnico offre nuove modalità di comunicazione e interazione, tanto da rendere possibile in un numero crescente di settori una collaborazione elettronica continua tra gli organi pubblici nonché tra questi ultimi e terzi con effetto giuridicamente vincolante. Lʼarticolo 4 capoverso 1 obbliga espressamente le autorità federali assoggettate alla presente legge a perseguire lo svolgimento elettronico dei loro processi aziendali, soprattutto innovando, ampliando e migliorando costantemente l’offerta di prestazioni digitali delle autorità, al fine di aumentare l’efficienza e creare nuove possibilità. Al riguardo, la Confederazione deve provvedere affinché sia garantito un accesso semplice e sicuro alle prestazioni elettroniche delle autorità. Il principio del «digital first» approvato dal Consiglio federale diventa così a tutti gli effetti parte integrante della legislazione federale60.
Il principio del «digital first» stabilisce che, in futuro, nella fornitura di informazioni e servizi la Confederazione darà la precedenza ai canali digitali. Affinché la trasformazione digitale nell’amministrazione pubblica possa concretizzarsi, la Confederazione dovrà adoperarsi per rendere il canale elettronico quanto più interessante possibile, finché diventa la scelta preferita della popolazione e dellʼeconomia. Ciò significa che, in linea di principio, la Confederazione offre le proprie informazioni e i propri servizi per via elettronica, laddove possibile in modo adattato ai dispositivi mobili. Essa migliora l’accesso alla sua offerta elettronica di prestazioni, garantendone l’accessibilità e puntando sulla continuità dei processi elettronici. Viene garantito il diritto all’autodeterminazione informativa. La legge non stabilisce di quali mezzi la Confederazione debba avvalersi per conseguire questo obiettivo.
Ulteriori misure per promuovere il Governo elettronico possono essere la conclusione di convenzioni volte a instaurare un rapporto di collaborazione tra la Confederazione e altri enti pubblici, Stati e organizzazioni, come pure la partecipazione in organizzazioni e la delega di compiti alle stesse.
Capoverso 2
Sotto il profilo costituzionale, il Governo elettronico non può essere annoverato tra i compiti statali che, in conformità con i criteri di attribuzione indicati dalla Costituzione, vengono assegnati allʼuno o allʼaltro livello dello Stato o allʼuna o allʼaltra autorità dello Stato. Già sulla base di tali considerazioni appare evidente che in molti casi un Governo elettronico trasversale a tutti gli enti pubblici richiede una cooperazione comune.
Affinché la popolazione, lʼeconomia e gli enti pubblici possano beneficiare al massimo dei vantaggi che offre attualmente il Governo elettronico nonché dei progressi futuri in questo campo, non si può
58 Rapporto sulla legge del Cantone San Gallo in materia di Governo elettronico, pag. 26.
59 Nellʼambito del progetto «eTraslocoCH» la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno elaborato una soluzione che ridefinisce la procedura di notifica. Questa soluzione dovrebbe essere utilizzata in tutta la Svizzera.
60 Il principio del «digital first» è stato adottato dal Consiglio federale il 14.11.2018 nel quadro dellʼapprovazione dei punti fondamentali della Strategia di e-government Svizzera 2020–2023. Il documento è consultabile allʼindirizzo: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/59199.pdf.