Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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un ambito di applicazione diverso, sia perché le nuove disposizioni concernenti la modernizzazione digitale dellʼAmministrazione non devono riguardare lʼintero ordinamento giuridico. Per eventuali future integrazioni giuridiche nel campo dell’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, che indubbiamente ci saranno, una legge federale ad hoc offre un contenitore normativo specifico in cui viene preservata lʼunità della materia.

3 Commento ai singoli articoli

I contenuti della nuova legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (AP-LMeCA) sono dettagliatamente descritti e motivati ai precedenti numeri 2.1–2.7. Il commento ai singoli articoli è pertanto espresso di seguito in modo conciso.

Articolo 1 Scopo

Lʼarticolo 1 descrive lo scopo della legge, senza stabilire nessun diritto né obbligo concreto. È un articolo avente carattere programmatico e non normativo.

Come esplicitato dal titolo stesso, la LMeCA si prefigge di creare e fornire alla Confederazione sufficienti basi giuridiche che le permettano di impiegare i mezzi elettronici necessari all’adempimento dei suoi compiti. In tale contesto, viene data priorità al disciplinamento delle forme vincolanti di collaborazione tra la Confederazione e altri enti pubblici, altri Stati nonché organizzazioni nazionali e internazionali (lett. a). Le future convenzioni specifiche alla collaborazione nel campo del Governo elettronico che la Confederazione concluderà con i Cantoni avranno così una base legale stabile. La collaborazione sarà possibile sulla base non soltanto di convenzioni (art. 5 AP-LMeCA), ma anche di altre opzioni, quali la partecipazione della Confederazione in organizzazioni (art. 6 AP-LMeCA) e la delega a organizzazioni di compiti inerenti all’attività amministrativa ausiliaria nel settore del Governo elettronico (art. 9 AP-LMeCA). A tale riguardo va sottolineato l’obbligo della Confederazione, previsto all’articolo 4 capoverso 2 AP-LMeCA, di armonizzare le proprie attività nel settore del Governo elettronico con quelle dei Cantoni, così da mettere in atto forme di collaborazione coordinate tra la Confederazione e i Cantoni. In virtù di queste forme di cooperazione, i partner coinvolti devono poter beneficiare di prestazioni di servizi elettroniche efficaci (ad es. l’acquisto trasversale a tutti i livelli statali dei servizi necessari sulla base di cooperazioni nell’ambito degli appalti) destinate a semplificare lo svolgimento elettronico dei processi amministrativi esistenti mediante il ricorso alle TIC.

Il secondo obiettivo che persegue la LMeCA è la creazione di un quadro (giuridico) proficuo per la diffusione delle prestazioni di servizi elettroniche delle autorità a favore tanto dell’economia quanto dei cittadini (lett. b). Con questo avamprogetto si intendono creare le basi per semplificare, migliorare, ampliare e sviluppare la disponibilità di prestazioni elettroniche delle autorità. L’auspicato incremento delle prestazioni di Governo elettronico è legato allʼarticolo 4 AP-LMeCA (disposizione programmatica), secondo cui la Confederazione deve incoraggiare lo svolgimento elettronico dei propri processi aziendali.

Le prestazioni di servizi elettroniche di cui l’economia e la popolazione devono poter beneficiare comprendono lʼutilizzo e la gestione di software open source, di open government data, di servizi di base e di servizi elettronici nonché la definizione di standard.

Articolo 2 Campo di applicazione

Capoverso 1

Se non diversamente disciplinato in altre leggi federali (ad es. in atti relativi all’organizzazione dell’Amministrazione federale), le disposizioni contenute nellʼAP-LMeCA si applicano sia allʼAmministrazione federale centrale che a quella decentralizzata. Le unità che fanno parte dellʼAmministrazione federale centrale e decentralizzata sono specificate agli articoli 7 e 8 dellʼordinanza del 25 novembre 199855 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).

55 RS 172.010.1