Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine
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A causa della molteplicità delle diverse autonomie non appare invece opportuno includere nel campo di applicazione della legge anche le organizzazioni esterne allʼAmministrazione federale cui vengono affidati compiti pubblici (ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 LOGA). Per queste organizzazioni lʼutilizzo dei mezzi elettronici in relazione allʼofferta di prestazioni elettroniche delle autorità deve eventualmente essere previsto da una legge speciale. Secondo il capoverso 2, le organizzazioni esterne allʼAmministrazione federale sottostanno unicamente all’obbligo di utilizzare i servizi elettronici delle autorità (servizi di base e servizi elettronici) e di applicare gli standard definiti dal Consiglio federale (cfr. art. 12 cpv. 3 lett. b e 13 cpv. 2 lett. b AP-LMeCA).
L’applicazione del principio OGD definito all’articolo 11 è limitata per il momento all’Amministrazione federale centrale. Questa restrizione è basata sulla Strategia open government data, che dichiara i principi OGD vincolanti solo per l’Amministrazione federale centrale e, in particolare, non è finalizzata a imporre per legge l’estensione dell’applicazione a aziende parastatali o privati. Tuttavia, a lungo termine, si auspica di attuare questa strategia anche nell’Amministrazione federale decentralizzata e nelle aziende parastatali.
Capoverso 2
Il capoverso 2 estende l’applicazione delle norme concernenti le dichiarazioni di obbligatorietà alle amministrazioni cantonali come pure alle organizzazioni e alle persone esterne all’amministrazione cui sono affidati compiti amministrativi inerenti all’esecuzione del diritto federale. Al riguardo, è irrilevante se alle organizzazioni o alle persone esterne all’amministrazione i compiti, ossia l’esecuzione del diritto federale, sono stati delegati dalla Confederazione o dai Cantoni (cfr. il commento all’art. 12 cpv. 3 AP-LMeCA). In ragione della separazione dei poteri, l’estensione del campo di applicazione ai Cantoni è limitata agli esecutivi cantonali. Non coinvolge invece i parlamenti o i tribunali cantonali.
Le norme concernenti le dichiarazioni di obbligatorietà coprono gli articoli 12–14 e riguardano l’utilizzo dei servizi elettronici delle autorità (servizi di base e servizi elettronici), nonché l’applicazione di determinati standard definiti dal Consiglio federale. Ai Cantoni come pure alle organizzazioni e alle persone esterne all’amministrazione è applicabile anche la disposizione di eccezione alle dichiarazioni di obbligatorietà (art. 14 AP-LMeCA).
Capoverso 3
Non sono assoggettati a questa legge lʼAssemblea federale e i tribunali federali, perché gli organi legislativi e giudicativi hanno esigenze specifiche per quanto riguarda l’impiego di mezzi elettronici. A questo proposito va menzionata in particolare la legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG; la procedura di consultazione terminerà il 26.2.2021), che prevede l’allestimento e l’esercizio di una piattaforma gestita congiuntamente dai Cantoni e dalla Confederazione per la trasmissione di documenti elettronici nella giustizia («piattaforma elettronica Giustizia»). Il progetto «Justitia 4.0» dei tribunali svizzeri, a essa correlato, si pone come obiettivo la digitalizzazione dei processi chiave nella giustizia.
Il capoverso 3 prevede però che allʼautorità legislativa (rappresentata dai Servizi del Parlamento) e alle autorità giudiziarie della Confederazione sia permesso, su base volontaria e mediante accordo con il Consiglio federale, assoggettarsi alla presente legge o a singoli articoli della stessa. Per i Servizi del Parlamento e per i tribunali federali potrebbe infatti essere interessante assoggettarsi a parti di questa legge, segnatamente alle disposizioni concernenti i servizi elettronici delle autorità (art. 12 AP-LMeCA) e a quelle che impongono l’applicazione di determinati standard (art. 13 AP-LMeCA).
Il Consiglio federale decide, secondo il suo potere discrezionale, se approvare le singole domande di (parziale) assoggettamento che gli vengono sottoposte e sancire quindi l’assoggettamento mediante accordo o respingerle (ad es. perché una domanda concreta di assoggettamento parziale non genera alcun valore aggiunto). Se l’assoggettamento ha delle ripercussioni su questioni inerenti agli appalti pubblici è opportuno, prima di procedere alla conclusione di un accordo di assoggettamento, consultare i servizi di acquisto della Confederazione e informarli tempestivamente di tale conclusione.
Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni di altre leggi federali di tenore contrario a tale assoggettamento.
Capoverso 4