Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
prescindere da una stretta e coordinata collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. Per favorire la diffusione del Governo elettronico, la Confederazione deve tenere in sufficiente considerazione le esigenze dei Cantoni, deve tutelarne l’autonomia, fornire loro supporto e, ove necessario, coordinare le sue strategie con quelle dei Cantoni. Proprio nei settori in cui i Cantoni attuano il diritto federale impiegando strumenti elettronici, la Confederazione deve tener conto delle particolarità cantonali e lasciar loro la massima libertà d’azione possibile (art. 46 cpv. 3 Cost.).
I compiti nel settore del Governo elettronico richiedono sempre più approcci risolutivi comuni. Il proposto capoverso 2 impegna le autorità federali a coordinarsi con le autorità cantonali nel realizzare i progetti di Governo elettronico che riguardano i Cantoni, concretizzando in tal modo lʼobbligo di collaborazione, di aiuto e di rispetto reciproci di Confederazione e Cantoni stabilito nellʼarticolo 44 capoversi 1 e 2 Cost. Un corrispondente obbligo per le autorità cantonali dovrebbe essere previsto nel diritto cantonale, se non già insito nellʼarticolo 44 Cost. Nonostante gli impegni reciproci, deve comunque essere salvaguardata la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni così come prevista dalla Costituzione.
Dall’obbligo di coordinamento di cui all’articolo 4 capoverso 2 non è desumibile alcun sostegno finanziario reciproco.
Capoverso 3
Il fatto di prediligere l’interazione digitale rispetto alle offerte analogiche cela anche alcuni rischi, segnatamente il rischio che certe fasce di popolazione vengano escluse dalla possibilità di utilizzare le prestazioni di servizi elettroniche (ad es. a causa di ostacoli o di lacune nella comprensione linguistica) o che i dati in circolazione durante l’utilizzo delle offerte digitali non siano sufficientemente protetti dall’accesso di terzi non autorizzati.
Per prevenire siffatti rischi, le autorità federali sono espressamente tenute, nel processo di digitalizzazione delle prestazioni delle autorità, a non perdere mai di vista le esigenze della popolazione. Nello specifico, esse devono garantire l’accessibilità alla loro offerta elettronica di prestazioni, nonché considerare i rischi relativi alla sicurezza e alla disponibilità di dati e servizi.
Articolo 5 Conclusione di convenzioni
Capoverso 1
Il capoverso 1 fornisce alla Confederazione la base giuridica necessaria per concludere le convenzioni aventi ad oggetto l’attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nel settore del Governo elettronico e il relativo finanziamento. Limitare il campo di applicazione all’«attuazione tecnica e organizzativa» equivale a dire che con la presente disposizione, molto generale, non è possibile gettare la base per regolamentare la collaborazione a livello materiale, bensì solo per attuare una collaborazione che ha le proprie basi giuridiche altrove (ad es. nella LAPub e nella legislazione cantonale sugli appalti per quanto riguarda gli acquisti in comune). Una convenzione che impone agli enti pubblici coinvolti l’obbligo di collaborare in determinati settori (ad es. per l’acquisto in comune di determinati beni) esulerebbe dal quadro di questa disposizione. Sarebbe quindi necessario prevedere basi giuridiche più specifiche. Per contro, in virtù della presente disposizione si potrebbe concludere una convenzione intesa a definire a livello tecnico e organizzativo le modalità di esecuzione di acquisti in comune. Le convenzioni non possono tuttavia derogare al diritto vigente (ad es. a quello in materia di appalti pubblici).
Inoltre esse sono ammesse solo se la Confederazione agisce
nellʼambito di ciascun progetto in adempimento dei propri compiti (definiti nel diritto materiale) e
in attuazione dei principi di cui allʼarticolo 4 AP-LMeCA.
Una convenzione sulla collaborazione presuppone perciò che si tratti di un compito pubblico della Confederazione, conforme alla ripartizione delle competenze e descritto in una legge speciale, e che i processi aziendali inerenti a tale compito debbano essere svolti per via elettronica. La collaborazione