Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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può investire quindi un’ampia gamma di partner, che comprende tutti gli enti pubblici svizzeri e tutte le organizzazioni nazionali (cfr. però il cpv. 5 che regolamenta la conclusione di trattati internazionali).

Gli ambiti di collaborazione citati al capoverso 1 lettere a e b rappresentano alcuni esempi di settori in cui occorre prioritariamente perseguire una cooperazione federale. L’elenco non è esaustivo.

Capoverso 2

Il capoverso 2 indica i contenuti che una convenzione deve disciplinare, se questi ultimi sono pertinenti nel caso specifico. Tali contenuti sono le competenze, l’organizzazione, il finanziamento e il diritto applicabile, segnatamente quello relativo alla responsabilità dello Stato, ai rapporti di lavoro, alla previdenza professionale, agli acquisti e alla protezione dei dati.

Capoverso 3

Mentre i capoversi 1 e 2 consentono alla Confederazione di collaborare con terzi senza dover creare un’organizzazione o un istituto dotato di personalità giuridica (una siffatta collaborazione porta eventualmente alla costituzione di una società semplice ai sensi dell’art. 530 segg. del Codice delle obbligazioni [CO61], e quindi a una unione, relativamente libera e senza personalità giuridica, di partner con gli stessi interessi), il capoverso 3 precisa che una convenzione può prevedere anche la creazione di un’organizzazione comune, finanziata ad esempio dalla Confederazione e dai Cantoni, e dotata di personalità giuridica.

Capoverso 4

In linea di principio il Consiglio federale ha la facoltà di concludere convenzioni con i Cantoni e le organizzazioni (nazionali). A titolo di esempio citiamo la Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell’ambito del Governo elettronico in Svizzera dal 202062.

La conclusione di convenzioni da parte delle autorità esecutive comporta naturalmente un trasferimento delle competenze dal potere legislativo a quello esecutivo. Occorre altresì fare particolare attenzione a non minare la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni sancita dalla Costituzione federale e a compromettere il meno possibile i diritti democratici di codecisione.

Capoverso 5

Le convenzioni concluse dalla Confederazione con altri Stati o organizzazioni internazionali in materia di collaborazione nel settore del Governo elettronico sono di fatto trattati internazionali. In virtù dellʼarticolo 54 Cost., la Confederazione ha una vasta competenza per quanto riguarda la conclusione di trattati internazionali che copre anche quegli ambiti che, a livello nazionale, sono di competenza dei Cantoni. I Cantoni hanno però il diritto di collaborare alle decisioni di politica estera nella misura in cui queste toccano le loro competenze o i loro interessi essenziali (art. 55 Cost.).

Secondo l’articolo 184 capoversi 1 e 2 Cost. il Consiglio federale rappresenta la Svizzera nei confronti dell’estero e cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell’Assemblea federale. La firma dei trattati è poi generalmente soggetta allʼapprovazione dellʼAssemblea federale e a successiva ratifica (art. 184 cpv. 1 e cpv. 2 secondo periodo e 166 cpv. 1 Cost.).

Conformemente allʼarticolo 166 capoverso 2 Cost. e allʼarticolo 7a capoverso 1 LOGA, derogare allʼobbligo di approvazione è consentito solo in virtù della legge o di un trattato internazionale63. Il Consiglio federale può altresì concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Cosa si intenda con «trattato internazionale di portata limitata» è spiegato allʼarticolo 7a capoversi 3 e 4 LOGA.

La competenza del Consiglio federale di concludere convenzioni stabilita nell’articolo 5 capoversi 4 e 5 AP-LMeCA è materialmente limitata al settore del Governo elettronico. Con questa disposizione di legge, il Consiglio federale viene espressamente autorizzato a concludere autonomamente convenzioni con altri Stati oppure con organizzazioni internazionali in questa materia, senza la riserva dellʼapprovazione dellʼAssemblea federale. Secondo lʼarticolo 48a capoverso 1 secondo periodo LOGA, il

61 RS 220

62 FF 2019 7289

63 Cfr. anche l’art. 24 cpv. 2 della legge del 13.12.2002 sul Parlamento (LParl; RS 171.10).