Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine
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Consiglio federale può delegare la competenza di concludere trattati internazionali anche a un ufficio federale.
In particolare occorre osservare che la competenza del Consiglio federale di concludere convenzioni come prevista dalla presente disposizione sussiste nella misura in cui nella convenzione in questione sono disciplinate esclusivamente le modalità di supporto elettronico dell’adempimento dei compiti dello Stato regolamentati in altre parti del diritto federale conformemente alla ripartizione delle competenze (in particolare lʼarmonizzazione o la messa in comune delle attività di sviluppo, acquisto, gestione o manutenzione di mezzi TIC). Sulla base di questa disposizione non è per contro possibile imporre alcun obbligo di collaborazione né stabilire alcuna regola relativamente ai compiti dello Stato in quanto tali, né tanto meno relativamente ai diritti e ai doveri di soggetti privati.
Resta escluso che in virtù del capoverso 3 il Consiglio federale possa prendere autonomamente accordi con Paesi esteri ai fini della costituzione di organizzazioni internazionali o dell’adesione ad esse. Per questo motivo, la competenza di concludere trattati internazionali è limitata agli oggetti di cui ai capoversi 1 e 2.
Capoverso 6
Concludere convenzioni secondo l’articolo 5 AP-LMeCA è ammesso solo se le necessarie basi giuridiche sono già presenti in altri atti normativi. Il trattamento di dati personali, ad esempio, deve essere retto dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati e non essere oggetto di un disciplinamento derogatorio nel quadro di una convenzione.
Articolo 6 Partecipazioni della Confederazione
Capoverso 1
Questo articolo fornisce alla Confederazione la base giuridica per i progetti di partecipazione finalizzati alla collaborazione nel settore del Governo elettronico. Una siffatta partecipazione deve sempre servire all’adempimento di compiti legali delle autorità federali.
Diversamente da quanto avviene per la conclusione di convenzioni ai sensi dell’articolo 5, nel caso delle partecipazioni la Confederazione può, a seconda dei casi, solo decidere se acquisire partecipazioni in un’organizzazione (di norma già esistente), senza poter modificare i rapporti giuridici riguardanti l’organizzazione, il finanziamento o il diritto applicabile. Si pensi per esempio all’acquisto di azioni di una società che opera nel campo di applicazione della legge.
Per ulteriori informazioni si rimanda al numero 2.3.4.
Capoverso 2
Compete al Consiglio federale decidere in merito a una partecipazione.
Articolo 7 Assunzione di costi attinenti a convenzioni e organizzazioni
La normativa in materia di ripartizione proporzionale dei costi tra le parti di una convenzione (ai sensi dell’art. 5) o di un’organizzazione (ai sensi dell’art. 6) si basa sul principio dellʼequivalenza fiscale come da articolo 43a capoversi 2 e 3 Cost. Secondo questo principio, nellʼambito di un compito statale la cerchia di coloro che ne beneficiano deve coincidere con quella di coloro che se ne assumono i costi e che prendono le decisioni. Di conseguenza, le parti che hanno concluso una convenzione sulla collaborazione o che hanno aderito a un’organizzazione sono tenute a farsi carico dei costi che ne derivano in proporzione all’utilizzo che fanno delle singole prestazioni.
La Confederazione può aderire a convenzioni e organizzazioni soltanto se per ogni singolo progetto di partecipazione è prevista l’assunzione proporzionale dei costi in base all’utilizzo.
Questa disposizione serve anche come base giuridica a livello federale per il finanziamento dellʼacquisto di quote societarie in organizzazioni e per eventualmente dotare tali organizzazioni delle risorse necessarie. Lʼassunzione proporzionale dei costi contemporaneamente mette in chiaro che oltre alla