Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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partecipazione in un’organizzazione e a unʼeventuale dotazione di capitale ulteriori sussidi da parte della Confederazione sono possibili solo nel quadro di quanto disposto all’articolo 8.

Articolo 8 Aiuti finanziari

Capoverso 1

Le misure che nel settore del Governo elettronico un ente pubblico o un’organizzazione mette in atto per perseguire un determinato scopo possono in molti casi dare dei risultati che, opportunamente adeguati a fronte di un costo relativamente contenuto, possono avvantaggiare anche altri enti pubblici, segnatamente la Confederazione. Questi progetti di terzi possono essere interessanti per la Confederazione, ad esempio se sono finalizzati al miglioramento dell’interoperabilità. L’articolo 8 AP-LMeCA fornisce alla Confederazione la base giuridica che le permette di incentivare tali misure mediante aiuti finanziari. In considerazione della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni sancita dalla Costituzione, questi aiuti finanziari possono essere versati solo se sono necessari ai fini dell’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale. Vincolando gli aiuti finanziari a questa specifica necessità non si vuole intendere che senza la loro erogazione sarebbe impossibile assicurare un’applicazione uniforme e corretta del diritto federale. Significa piuttosto che non ci possono essere strumenti che, interferendo in maniera minore nell’autonomia dei Cantoni, sortiscono gli stessi vantaggiosi effetti sull’applicazione del diritto federale senza comportare altri gravi svantaggi.

Gli aiuti finanziari devono essere versati nei limiti dei crediti stanziati. Possono beneficiare dei sussidi i Cantoni, le organizzazioni e le persone esterne all’amministrazione a cui la Confederazione o i Cantoni hanno affidato compiti legati all’esecuzione del diritto federale nonché le organizzazioni con le quali la Confederazione conclude convenzioni di cui all’articolo 5 AP-LMeCA o nelle quali essa assume partecipazioni. A ricevere gli aiuti finanziari potrebbe essere ad esempio un’organizzazione comune di Confederazione e Cantoni dotata di una propria personalità giuridica, incaricata di coordinare e gestire l’amministrazione digitale (ossia una possibile futura tappa del progetto in corso «Amministrazione digitale Svizzera» [ADS]).

Capoverso 2

La concessione di aiuti finanziari deve avvenire sulla base di contratti di diritto pubblico. In questo modo si evita che il beneficiario possa sottrarsi unilateralmente ai propri compiti scegliendo di rinunciare agli aiuti finanziari. La competenza di concludere i contratti è disciplinata dall’ordinamento delle competenze della Confederazione. La competenza delle unità amministrative a questo proposito deriva dalla competenza in materia di adempimento del compito amministrativo che esse hanno in virtù di una legge e/o di un’ordinanza (cfr. art. 8 cpv. 1 e 47 cpv. 2 LOGA). I requisiti che solitamente vanno codificati a livello di legge, ad esempio il tipo di contributi (contributi a fondo perduto, mutui, garanzie di deficit ecc.) sono obbligatoriamente parte integrante del contratto.

Se l’incentivazione riguarda segnatamente programmi di durata pluriennale sarà opportuno concludere con i Cantoni degli accordi di programma di cui all’articolo 20a della legge sui sussidi (LSu)64, in cui siano fissati gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente e la prestazione della Confederazione. D’intesa con il Controllo federale delle finanze (CDF) devono essere altresì disciplinati i dettagli della vigilanza finanziaria.

Articolo 9 Delega di compiti

Capoverso 1

Questo capoverso e in generale lʼarticolo 9 crea la base legale formale necessaria per la delega di compiti inerenti alle attività amministrative ausiliarie. La competenza del Consiglio federale è limitata alle deleghe di compiti nel settore del Governo elettronico, quindi alle attività amministrative ausiliarie collegate all’utilizzo di TIC nell’adempimento dei compiti delle autorità. Nell’ambito di questi limiti il Consiglio federale può delegare compiti a organizzazioni già esistenti (ad es. imprese della Confederazione) ma anche a organizzazioni di nuova creazione, indipendentemente dal fatto di detenere o meno partecipazioni nelle stesse. In linea di massima l’adempimento di attività amministrative ausiliarie da parte della stessa Amministrazione federale non richiede nessuna norma legale separata in quanto è tacitamente presunta nelle basi giuridiche relative ai singoli compiti principali. Essa tuttavia

64 RS 616.1