Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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Articolo 14 Eccezioni agli obblighi di utilizzare i servizi elettronici delle autorità e di applicare gli stan-

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Il fatto di dichiarare obbligatoria l’applicazione di certi standard deve garantire che l’obiettivo dell’armonizzazione dei servizi elettronici delle autorità e degli standard venga raggiunto assicurando la massima capillarità possibile. Di norma, tale dichiarazione definisce un gruppo di interessati ampio e chiaramente delineato (ad es. Amministrazione federale comprese le unità amministrative decentralizzate). Tra queste ci possono però essere anche unità amministrative che, prese singolarmente, hanno esigenze opposte che non ammettono l’obbligatorietà per servizi o standard concretamente definiti. Al fine di prendere in considerazione le giustificate esigenze di talune organizzazioni, il Consiglio federale, in applicazione dell’articolo 14, deve avere la possibilità di non dichiarare obbligatori i servizi elettronici delle autorità o gli standard per le autorità, le organizzazioni e le persone di cui all’articolo 12 capoversi 1 e 3 e all’articolo 13 capoversi 1 e 2. Il Consiglio federale può delegare tale competenza.

È ipotizzabile che sussistano motivi tali da giustificare la non obbligatorietà quando a livello internazionale un’organizzazione o una persona esterna all’amministrazione, in ragione degli stretti rapporti che intrattiene con uffici esteri e organizzazioni internazionali, manifesta specifiche esigenze nei settori della digitalizzazione e del Governo elettronico che potrebbero contravvenire al regime di obbligatorietà nazionale. Per fare un esempio concreto citiamo l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), l’organo centrale di contatto della Confederazione in materia di brevetti, marchi, indicazioni geografiche di provenienza, protezione del design e diritti d’autore. L’IPI è stato costituito come istituto di diritto pubblico della Confederazione segnatamente per potergli garantire la necessaria flessibilità nel settore informatico. Nel messaggio77 redatto a suo tempo, l’IPI è stato quindi considerato un caso particolare perché è più legato ai sistemi di protezione europei e mondiali nel campo della proprietà intellettuale che all’organizzazione amministrativa della Confederazione, soprattutto in relazione alla compatibilità dei mezzi informatici. Già solo per questo motivo l’IPI esige un’ampia autonomia. Da allora l’IPI gestisce autonomamente lo sviluppo del proprio ambiente informatico.

Un’organizzazione può chiedere al Consiglio federale di essere esonerata dall’assoggettamento agli obblighi summenzionati.

Articolo 15 Modifica di altri atti normativi

1. Legge del 21 marzo1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

L’articolo 46a capoverso 1 LOGA, in combinato disposto con il capoverso 4, sancisce il principio dell’assoggettamento a emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi della Confederazione. Di principio il Consiglio federale potrebbe prevedere, mediante ordinanza, un’eccezione a tale assoggettamento se gli OGD rivestissero un interesse pubblico preponderante (cfr. art. 46a cpv. 4 LOGA). Tuttavia, nei vari settori specializzati questo potrebbe essere valutato e regolamentato in modi differenti, il che non rispecchierebbe lo spirito della strategia OGD: quello della gratuità è uno dei principi cardine della strategia OGD, nonché punto fondamentale del «libero» riutilizzo. La sua integrazione a livello di legge è pertanto giustificata e si concretizza nel nuovo capoverso 1bisdell’articolo 46a LOGA.

2. Legge federale del 18 giugno 199978 sulla meteorologia e la climatologia

- Modifica dell’articolo 3 della legge federale sulla meteorologia e la climatologia (LMet)

L’introduzione degli OGD sancita dalla legge qui proposta implica anche una modifica della LMet, a maggior ragione se si considera che attualmente per l’approntamento di dati meteorologici e climatologici raccolti nell’ambito dei compiti della Confederazione è prevista la riscossione di emolumenti (art. 3 cpv. 2 e 3 LMet). Di conseguenza, la disposizione vigente riguardante gli emolumenti esigibili nei settori della meteorologia e della climatologia contenuta nell’articolo 3 capoverso 3 LMet viene sostituita e integrata con il nuovo capoverso 4.

- Introduzione del (nuovo) articolo 3 capoverso 3 LMet

In virtù dell’articolo 3 capoverso 1 LMet vigente e delle relative disposizioni esecutive79,MeteoSvizzera predispone un’offerta di base di prestazioni di servizi meteorologiche e climatologiche (prodotti

77 FF 1994 III 873

78 RS 429.1

79 Ordinanza del 21.11.2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet; RS 429.11)