Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine
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o di personale supplementari (art. 41a cpv. 2 LFC). Se nel singolo caso questi requisiti sono soddisfatti, per la gestione pratica dei servizi di base e dei servizi elettronici non fa molta differenza se i Cantoni utilizzano il servizio solo per eseguire il diritto federale o anche per adempiere compiti che rientrano nelle competenze esclusivamente cantonali. A maggior ragione deve essere consentito alla Confederazione mettere il servizio a disposizione degli altri enti pubblici. La base legale necessaria perché i servizi elettronici delle autorità possano essere messi a disposizione viene creata con la presente disposizione. Per contro, non è prevista la possibilità di offrire a privati l’opportunità di gestire i servizi di base o i servizi elettronici a proprio favore.
Capoverso 3
Lʼinteroperabilità che si vuole garantire sul piano orizzontale e verticale può diventare concreta solo se la Confederazione adotta disposizioni vincolati per lʼutilizzo di servizi di base e servizi elettronici concretamente definiti per l’esecuzione del diritto federale – indipendentemente dal fatto che la competenza sia della Confederazione stessa o dei Cantoni. È in questo modo che grazie alla definizione di standard e di interfacce comuni per lo scambio di informazioni è possibile creare soluzioni armonizzate a livello tecnico che, anche se non capillari, sono quantomeno di notevole portata. Almeno per tutti quei settori in cui ha la competenza per regolamentare le modalità di adempimento dei compiti statali, la Confederazione ha anche la facoltà di stabilire in maniera vincolante quali sono i servizi di base e i servizi elettronici che le autorità federali e quelle cantonali devono utilizzare. Questa sua facoltà si estende anche ai settori in cui i Cantoni e i Comuni attuano il diritto federale (cfr. art. 46 cpv. 1 Cost.). Il termine «diritto federale» copre il diritto della Confederazione a tutti i livelli legislativi. Tra questi, oltre alla Costituzione federale, rientrano anche in particolare le leggi e le ordinanze federali. In virtù dell’approccio monistico, fanno però parte del diritto federale anche le norme internazionali riconosciute vincolanti per la Svizzera74. Il fatto che la Confederazione concluda trattati internazionali non significa automaticamente che debba essere anche competente per la loro attuazione in ambito nazionale.
La Confederazione deve esercitare le proprie competenze con riguardo, lasciando ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tenendo conto delle loro particolarità (art. 46 cpv. 3 Cost.). Ne consegue che l’attuazione del diritto federale mediante prescrizioni di diritto federale si giustifica solo in casi oggettivamente motivati. L’interoperabilità sul pianto tanto orizzontale quanto verticale che si punta a garantire con le dichiarazioni di obbligatorietà è una ragione sufficiente per prevedere una direttiva vincolante di utilizzo. Con riferimento alla libertà d’azione da concedere ai Cantoni, l’utilizzo di un servizio di base o di un servizio elettronico può quindi essere dichiarato vincolante solo se è necessario per un’applicazione uniforme e corretta del diritto federale. Con questo non si vuole intendere che senza la dichiarazione di obbligatorietà sarebbe impossibile assicurare un’applicazione uniforme e corretta del diritto federale. Significa piuttosto che non ci possono essere strumenti che, interferendo in maniera minore nell’autonomia dei Cantoni, sortiscono tuttavia gli stessi vantaggiosi effetti sull’applicazione del diritto federale senza comportare altri gravi svantaggi.
I destinatari di una dichiarazione di obbligatorietà ai sensi del capoverso 3 possono essere le autorità dei Cantoni (lett. a) ma anche le organizzazioni e le persone esterne all’Amministrazione federale e a quella cantonale (lett. b). In questo modo il campo di applicazione della legge per quanto attiene alle dichiarazioni di obbligatorietà viene esteso anche a tutti gli organi amministrativi cantonali, incaricati dell’esecuzione del diritto federale.
Le dichiarazioni di obbligatorietà in applicazione delle lettere a e b sortiscono fondamentalmente il loro effetto solo nel rapporto tra la Confederazione e i Cantoni (salvo che da tali dichiarazioni non siano interessate le organizzazioni e le persone esterne all’Amministrazione federale). Spetterà poi ai Cantoni, in conformità con la legislazione cantonale, obbligare i propri Comuni come pure le proprie organizzazioni e persone esterne all’amministrazione cantonale a utilizzare i servizi di base e i servizi elettronici definiti dalla Confederazione.
La dichiarazione di obbligatorietà per lʼutilizzo di servizi elettronici delle autorità designati non riguarda invece i compiti cantonali e comunali per i quali non sussiste una competenza federale. Se però la
74 P. Egli, Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, n. marg. 10 ad art. 46.