Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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non solo su di essa, ma richiedono ulteriori basi legali. Oggetto della presente disposizione, quantomeno per quanto riguarda la sua applicazione a prescindere da norme più specifiche, sono i servizi meno caratterizzati sul piano dei contenuti e più sul piano tecnico che influiscono meno sull’adempimento dei compiti della autorità, come il trattamento dei dati personali, ad esempio:

 i sistemi per la trasmissione o l’archiviazione sicura di dati;

 i sistemi per l’identificazione e la gestione degli accessi (IAM: Identity and Access

Management);

 gli strumenti per acquisti efficaci e conformi al diritto;

 strumenti per il controlling;

 gli strumenti per la pianificazione e lo svolgimento di progetti;

 gli strumenti per la gestione comune di metadati relativi ai dati che in adempimento di compiti legali devono essere trattati e scambiati in maniera strutturata.

Capoverso 2

Questa disposizione conferisce al Consiglio federale la facoltà (norma potestativa) di prevedere la possibilità che unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale mettano a disposizione, in utilizzo congiunto, servizi elettronici delle autorità per adempiere compiti cantonali e comunali, a condizione che:

 tali servizi siano gestiti contemporaneamente per adempiere compiti propri;

 non venga compromesso l’adempimento dei compiti principali dell’unità amministrativa interessata; e

 non siano necessari mezzi supplementari considerevoli sotto il profilo materiale e del personale.

Oltre ai Cantoni e ai Comuni, possono beneficiare di questa prestazione di servizi della Confederazione le organizzazioni esterne all’amministrazione cantonale incaricate dell’adempimento di compiti cantonali. Limitare questi servizi alle amministrazioni cantonali e comunali non si giustificherebbe in quanto ogni Cantone, in virtù della propria autonomia organizzativa, può decidere liberamente quali compiti amministrativi esternalizzabili delegare a terzi esterni.

È assolutamente ipotizzabile che la Confederazione gestisca un servizio di base per adempiere i compiti federali, il cui utilizzo offrirebbe dei vantaggi anche ai Cantoni, ai Comuni come pure alle organizzazioni e alle persone esterne all’amministrazione cantonale nell’adempimento dei propri compiti. In casi simili, alla Confederazione deve essere quindi data la possibilità di gestire, a pagamento, il servizio di base (o il servizio elettronico) anche per l’adempimento di compiti cantonali e comunali (per quanto riguarda la ripartizione dei costi si veda il cpv. 4). Non sarebbe né economicamente vantaggioso né sinonimo di efficienza se ogni Cantone agisse in autonomia quando di fatto esistono servizi elettronici delle autorità utilizzabili a tutti i livelli statali.

Tenuto conto della sua facoltà di gestire questi servizi a vantaggio dei Cantoni, occorre chiedersi se la Confederazione possa regolamentare e mettere servizi di base e servizi elettronici a disposizione dei Cantoni anche per le attività statali che esulano dalla competenza federale. Poiché in linea di massima chi ha la competenza di adempiere il compito principale svolge le rispettive attività che rientrano nell’amministrazione ausiliare, è responsabilità di ciascun ente pubblico provvedere al proprio fabbisogno ed emanare le regole necessarie in tal senso. Sulla base di quanto qui sopra affermato si potrebbe dedurre che la Confederazione non possa mettere a disposizione dei Cantoni servizi di base e servizi elettronici per adempiere compiti che esulano dalla competenza federale. Questa considerazione così rigorosa però non convince, al tempo stesso infatti la Costituzione impegna la Confederazione e i Cantoni a collaborare e ad aiutarsi reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti (art. 44 cpv. 1 Cost.) e a darsi sostegno (art 44 cpv. 2 Cost.). A questo si aggiunga il fatto che le autorità federali, purché basandosi su apposite basi legali (che questo avamprogetto intende creare), in settori marginali possono anche fornire prestazioni di servizi commerciali senza con questo violare il principio dellʼordinamento economico non sottoposto allo Stato (cfr. art. 41 e 41a LFC). In particolare, ciò presuppone che le prestazioni commerciali siano strettamente correlate ai compiti principali, non pregiudichino l’adempimento dei compiti principali e non richiedano considerevoli risorse materiali