Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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Le informazioni disciplinate all’articolo 3 capoverso 4 lettera b LMet devono essere comunicate alla popolazione svizzera attraverso canali accessibili al pubblico e in maniera capillare. Attualmente le informazioni vengono diffuse tramite web e app, su singoli canali social e in parte anche come pubblicazioni stampate.

3. Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo

Per quanto riguarda i motivi che hanno indotto a proporre lʼinserimento della lettera aternellʼarticolo 6 capoverso 1 LTB, si rimanda a quanto esposto al numero 2.3.2.

L’articolo 6 capoverso 1 lettera aterLTB trova fondamento nell’articolo 5 LTB, che regolamenta i diritti di partecipazione soggiacenti alla tassa di emissione. In particolare le operazioni equiparate riguardano i versamenti suppletivi e il trasferimento di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettere a e b LTB. Nella nuova disposizione, il gruppo degli attori da privilegiare è strettamente circoscritto alle società che perseguono uno scopo di pubblica utilità secondo l’articolo 1 del presente avamprogetto. A questa tesi giuridica è stato dato seguito già con la circolare n. 12 dell’AFC dell’8 luglio 1994, secondo cui l’espressione «scopo pubblico» deve essere interpretata in modo restrittivo, per evitare che diventi una «fattispecie di esenzione fiscale senza limiti».

Articolo 16 Disposizioni transitorie relative agli open government data

Capoverso 1

L’attuazione e la costante messa a disposizione dei dati delle autorità secondo i principi OGD non devono comportare nuove risorse. Pertanto, nella misura del possibile le spese per l’attuazione degli OGD nelle singole unità amministrative devono poter essere compensate internamente. Inoltre, le unità amministrative possono iniziare l’effettiva preparazione dei dati (ossia renderli leggibili elettronicamente, memorizzarli in formati non proprietari o descriverli con metadati) e la loro messa a disposizione sotto il profilo tecnico solo quando l’articolo relativo agli OGD è in vigore. Per questo l’articolo 16 prevede un periodo di attuazione di cinque anni dall’entrata in vigore dell’articolo 11, rendendo così possibile un’attuazione a tappe.

Capoverso 2

La legge non ha effetto retroattivo e quindi non stabilisce l’obbligo di mettere a disposizione come OGD i dati raccolti o prodotti prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, si rammenta che, in base alla strategia OGD 2019–2020, questo obbligo in linea di massima sussiste per i dati a partire dal 2020. Naturalmente, conformemente ai principi OGD, i dati che sono stati raccolti o prodotti prima dell’entrata in vigore del presente articolo possono comunque essere messi a disposizione su base volontaria nell’ambito delle possibilità consentite dalla legge e dalle risorse.

Articolo 17 Referendum ed entrata in vigore

Trattandosi di una legge formale, la legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità sottostà a referendum facoltativo. È quindi responsabilità del Consiglio federale stabilire la data di entrata in vigore della legge.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni finanziarie

Dal 2008 il Consiglio federale, la CdC, lʼAssociazione dei comuni svizzeri e lʼUnione delle città svizzere perseguono lʼobiettivo di realizzare una strategia comune di Governo elettronico. La Confederazione e i Cantoni finanziano lʼattuazione della Strategia di e-government Svizzera su base paritetica con